COSTITUZIONE ANTICOSTITUZIONALE

Se qualcuno avesse la tentazione di saperne di più sul reato di falso, leggendo il codice si sentirebbe girare la testa: tante sono le precisazioni e le articolazioni di quel testo. A questo punto gli incompetenti ricorrono ad un parola che dovrebbe spiegare tutto: “cavilli”. E spiega soltanto quanto sono digiuni di diritto.
È vero che una norma estremamente particolareggiata si presta a scappatoie, distorsioni e cattive interpretazioni; non per nulla i romani dicevano che il sommo della giustizia si trasforma in ingiustizia. Ma è forse meglio una norma generale, per poi lasciarne l’interpretazione al magistrato? Sicuramente no. Perché ci affideremmo all’arbitrio di un singolo.
La Common Law viene compresa dai nostri studenti come un sistema in cui non ci sono codici ma impera la tradizione, e dunque la libera interpretazione. In realtà le cose non stanno così. Noi ci riferiamo ad un articolo di legge, loro a un caso che a suo tempo ha portato alla giurisprudenza consolidata. La differenza è che noi richiamiamo un numero e loro un cognome. In America la “Miranda warning” è l’obbligo degli agenti di avvertire l’arrestato che ha il diritto di rimanere in silenzio. Noi, se avessimo la stessa norma, la designeremmo col numero di una legge.
La ragione per la quale nei Paesi democratici le regole sono particolareggiate, è che una legge generalissima è una legge morale, la cui applicazione si presta a servire un regime totalitario o teocratico, privo di guarentigie per i cittadini. Se la norma unica e generalissima fosse: “Chiunque si comporti male sarà messo in carcere” il giudice potrebbe mettere in carcere, e tenercelo, chiunque lui personalmente, per le sue fisime, reputi si sia comportato male. Per esempio, avendo riso del creazionismo. L’unica (imperfetta) garanzia contro gli arbitri è una legge particolareggiata, unita alla possibilità di un giudizio di secondo grado.
Purtroppo, una delle peggiori leggi del nostro ordinamento giuridico è quella fondamentale, la Costituzione. Essa contiene una parte “tecnica”, concernente il funzionamento degli organi costituzionali, contro la quale non c’è nulla da dire, e purtroppo una parte iniziale, “ideologica”, che invece è pericolosissima proprio perché vaga e generica. Certo, non ci sarebbe nessun male nell’esprimere ideali, se fosse chiaro, e formalmente precisato, che si tratta di formulazioni di puro valore morale. Viceversa in Italia anche quella prima parte è reputata “giuridica” e se ne affida il corretto adempimento alla Corte Costituzionale. Tutto ciò potrebbe dar luogo ad inimmaginabili abusi. Proprio perché si tratta di norme giuridiche di ambito imprecisato, se ne possono ipotizzare tremende distorsioni. Che la Repubblica sia “fondata sul lavoro”, potrebbe indurre un giudice a condannare i disoccupati a pagare un’ammenda, dal momento che non si sono trovata un’occupazione. Non è pura fantasia: nella Russia Sovietica c’era la piena occupazione perché dichiarandosi disoccupati si finiva incarcere. La Costituzione (art.2) parla di “doveri inderogabili di solidarietà economica” e un giudice potrebbe espropriare di metà dei suoi averi chiunque possieda beni per un milione di euro, per destinare il ricavato alla beneficenza. Un altro giudice potrebbe condannare al carcere l’imprenditore che ha licenziato un dipendente, perché così avrebbe violato il suo diritto al lavoro. Non si finirebbe mai.
Se aberrazioni del genere non si sono verificate, è perché i nostri giudici (inclusi quelli costituzionali) provano ad essere ragionevoli e democratici. Ma se domani in Italia, a Costituzione invariata, andasse al potere un Erdogan, i giudici troverebbero nella Costituzione ampio sostegno ai loro arbitri. Il principio dell’uguaglianza dei cittadini ha già dato luogo a sentenze molto discutibili, che non val la pena di andare a cercare, ma esso potrebbe autorizzare le decisioni più folli. In fondo, Procuste attuava il principio dell’uguale altezza di tutti i suoi ospiti.
Sembra un paradosso ma, se un giorno volessimo violare i nostri più sacri principi, la Costituzione sarebbe un eccellente strumento di cui disporre.
In realtà, il miglior modo di favorire i cittadini è mediante le leggi ordinarie mirate. Quelle coi “cavilli”. Per la Costituzione, essendo tutti i cittadini uguali dinanzi alla legge, un pedofilo condannato e poi riabilitato, avrebbe diritto ad essere nominato maestro d’asilo. Una legge ordinaria invece potrebbe stabilire che “nessuno, se riabilitato, può essere escluso da un ufficio pubblico solo perché condannato per reati sessuali, salvo il lavoro riguardi contatti con minori degli anni quattordici”. Invece l’attuale art.3 della Costituzione non ci protegge da questo pericolo.
La parte della Costituzione concernente “Diritti e doveri dei cittadini” potrebbe essere pressoché totalmente eliminata, senza danno alcuno. E soprattutto evitando danni futuri. E per giunta ci libereremmo di una Corte Costituzionale, che formalmente ha attività giurisdizionale, e sostanzialmente è un organo politico. Inevitabilmente.
Forse non è un caso il fatto che la Gran Bretagna, che pure dicono sia una democrazia, sia priva di Costituzione. Come diceva Henry Ford dei pezzi dell’automobile: “Ciò che non c’è non si può guastare”.
Gianni Pardo, giannipardo@libero.it
luglio 2018

COSTITUZIONE ANTICOSTITUZIONALEultima modifica: 2018-07-26T07:02:57+02:00da gianni.pardo
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2 pensieri su “COSTITUZIONE ANTICOSTITUZIONALE

  1. Una norma si fa estremamente particolareggiata proprio per evitare scappatoie, distorsioni e cattive interpretazioni. L’ideale è avere poche leggi,coincise e conoscibili al cittadino comune, un popolo dotato di senso civico ed una magistratura affidabile; un sogno.
    Per quanto ne so Togliatti lo voleva così: ” L’Italia è una repubblica fondata sui lavoratori “. Si arrivò al compromesso insipido e privo di senso.
    Già in altra occasione, Lei si è dichiarato favorevole ad una pluralità di giudizio con l’argomento che, se innocenti e condannati , è meglio avere un’altra possibilità. Se si è assolti in primo grado e condannati in secondo, come la mettiamo?
    Paolo

  2. Nel 2012, nella seconda puntata di un mio commento alla Costituzione, scrivevo: “La Consulta ha dichiarato incostituzionale che il PM non possa ricorrere contro la sentenza d’assoluzione, dimenticando che ogni cittadino deve essere condannato solo quando la sua colpa è certa; mentre il fatto che un giudice lo abbia assolto, se non prova la sua innocenza, prova almeno che qualche dubbio sulla colpevolezza ci sia”.
    Dunque, come vede, sono da sempre contro il divieto della reformatio in peius. Mi limiterei, se la colpevolezza dell’imputato fosse patente, tanto da sospettare una corruzione del magistrato, o a rimuoverlo o a sanzionarlo comunque in modo molto pesante.

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