IL QUADRO GIURIDICO PER TARANTO

Provo a rendere chiara la situazione giuridica tra lo Stato italiano e l’ArcelorMittal attraverso un esempio. Le note vanno lette solo dopo essere arrivati alla parola “Fine”.
S(1) vende ad AM(2) un quadro di Leonardo da Vinci(3), la cui autenticità è contestata e di cui, per giunta, si dichiara proprietario M(4). AM firma il contratto preliminare, impegnandosi a pagare un milione di euro, ma pretendendo espressamente la “garanzia per evizione”(5),(art.1476 C.c.). Cioè che nel caso il giudice dia ragione ad M, ed obblighi AM a consegnargli il quadro, S lo risarcisca.
Nel tempo intercorrente fra il contratto preliminare e il rogito notarile, AM si accorge che il quadro è falso(6), cioè non è stato dipinto da Leonardo, ma ovviamente non ne parla. Infatti, se la cosa divenisse di pubblica notorietà, quella crosta sarebbe lungi dal valere il milione pattuito, e men che meno i tre milioni che, in origine, AM pensava valesse. Soprattutto sta zitto perché non può richiedere indietro il milione da S, il quale lo ha onestamente avvertito della dubbia autenticità del quadro e gli ha fornito uno “scudo” contro l’intervento di M. Dunque AMrimane impegnato a pagare un milione per un quadro che varrà un migliaio di euro e non di più.
A questo punto, inopinatamente, S proclama pubblicamente che non garantirà ad AMnessun risarcimento in caso di evizione, violando cioè una condizione essenziale del contratto. E ciò autorizza AM (he a momenti non crede alla sua fortuna) a precipitarsi dal giudice, chiedendo l’annullamento del contratto e la restituzione dell’anticipo pagato.
S a questo punto si accorge anche lui che il quadro è falso, e vorrebbe tornare indietro. Sarebbe felice di venderlo ad AM per un milione e per questo cerca di accusare lui di inadempienza, come se non fosse stato lui stesso, S, il primo a violare l’impegno assunto. E non tenendo conto del principio per cui, come dicevano i romani, factum infectum fieri nequit, ciò che è stato fatto non può divenire non fatto. Ha revocato la garanzia? Il contratto preliminare è stato violato? Dunque è morto. AM si avvale della regola per la quale Inadimplenti non est adimplendum (non si ha il dovere di adempiere la propria parte del contratto se la controparte non ha adempiuto la sua). E codice non prevede la resurrezione.
Certo, AM potrebbe benissimo comprare il quadro, magari ad un prezzo diverso, ma sarebbe un nuovo contratto, non l’adempimento del precedente. E sarebbe veramente matto, se lo facesse, dopo il doppio rovescio della revoca della garanzia per evizione e della certezza della falsità del quadro. Dunque o AM non tornerà sui suoi passi (semplicemente perché non gli conviene) o le condizioni dell’acquisto dovrebbero essere molto, molto diverse(7). Fino a somigliare a una svendita.
Chiaramente, la questione della garanzia per evizione è superata dai fatti. Prima AM teneva fede al contratto perché non ne poteva fare a meno, poi S, stupidamente, ha violato il contratto, ed AM ne ha subito legittimamente approfittato per ritenerlo annullato. Il pentimento di S, disposto a ripristinare la garanzia, giuridicamente non serve a nulla. Il giudice che deve emettere la sentenza riguardante un omicida non si chiede se sia pentito (salvo il “ravvedimento operoso”), e neppure se lo rifarebbe: giudica il fatto avvenuto, non ciò che avverrebbe se si potesse rimettere l’orologio indietro. Fine.
Decodificazione. 1 S è lo Stato; 2 AM è l’ArcelorMittal; 3 è l’acciaieria di Taranto; 4 M è la magistratura; 5 è lo “scudo penale”; 6 Nel nostro caso, AM si accorge che l’acquisto non è un affare. Infatti perde due milioni di euro al giorno; 7 Per esempio, oltre ad ottenere il ripristino dello scudo penale, pagando un canone di locazione inferiore, per infine comprare l’acciaieria ad un prezzo inferiore, oltre a licenziare qualche migliaio di operai. Forche caudine.
Un’ultima nota giuridica, per chi fosse interessato, riguarda l’art.51 del Codice Penale. Sostiene il Ministro Antonio Patuelli (o forse è Stefano Patuanelli) che l’ArcelorMittal non può recedere dal contratto in quanto non ha bisogno dello scudo penale. Esiste infatti l’art.51 del Codice penale, secondo il quale: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”.
Il ministro dimentica che esiste una gerarchia delle norme. La legge costituzionale è sovraordinata rispetto alle leggi ordinarie, le leggi ordinarie sono sovraordinate rispetto ai regolamenti e questi ultimi lo sono rispetto ai contratti privati. Se dunque esiste una norma che dichiara reato un certo atto, nessuno si potrà giustificare sostenendo di averlo fatto in obbedienza ad un contratto di diritto privato, quale è quello tra lo Stato e l’ArcelorMittal. E qualunque pattuizione in contrasto con norme di legge è automaticamente invalida. Diversamente sarebbe scagionato il sicario che ha ucciso perché pagato dal mandante, in base ad un regolare contratto.
Se nella fattispecie bastasse l’art.51, da un lato l’ArcelorMittal non avrebbe richiesto uno scudo penale votato addirittura dal Parlamento; dall’altro il Parlamento non si sarebbe scomodato né a votarlo né a revocarlo. La garanzia fornita all’ArcelorMittal, per essere valida, doveva avere pari dignità rispetto al Codice Penale, cioè una legge ordinaria dello Stato. Su cui prevarrebbe per il principio di diritto secondo cui la norma speciale prevale sulla norma generale di pari livello gerarchico.
Ancora una volta si ha l’impressione che, dalle parti del Consiglio dei Ministri, si sparino parole a caso.
Gianni Pardo,
giannipardo1@gmail.com

IL QUADRO GIURIDICO PER TARANTOultima modifica: 2019-11-14T15:41:23+01:00da gianni.pardo
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4 pensieri su “IL QUADRO GIURIDICO PER TARANTO

  1. Seppur di malavoglia sento il dovere di andare in soccorso dello Stato e di quella banda di squinternati che gli elettori hanno scelto a rapprentarlo.
    Lei dice : ” Se dunque esiste una norma che dichiara reato un certo atto, nessuno si potrà giustificare sostenendo di averlo fatto in obbedienza ad un contratto di diritto privato, quale è quello tra lo Stato e l’ArcelorMittal.”
    Vigilantibus non dormientibus iura succurrunt. Nessuno ha obbligato AM a sottoscrivere un contratto con una garanzia a suo favore che tale non era . La tutela degli interessi di AM spetta ad AM, parte acquirente, non allo Stato parte venditrice. Né si può dire che lo Stato abbia agito in malafede approfittando di uno sprovveduto . In buona sostanza se la norma contrattuale non era idonea a proteggere AM dall’azione dei magistrati, averla successivamente tolta dal contratto non ha arrecato alcun danno ad AM perché quella tutela non l’aveva mai avuta. Ciò nonostante lo Stato, a dimostrazione della sua buona fede, si è reso disponibile alla reintrodurre nel contratto di una norma valida. Non solo, si è reso disponibile a concedere oltre ad uno sconto sul prezzo convenuto, anche una riduzione degli obblighi contrattuali in materia occupazionale.
    Ho cercato di fare del mio meglio…..

  2. Molta buona volontà, risultato non all’altezza degli sforzi.
    Lo scudo penale era efficientissimo, in quanto contenuto in legge ordinaria, come legge ordinaria è quella che ha intrdotto il codice penale.
    E se non fosse stato efficiente, perché mai il Parlamento si sarebbe strapazzato ad abolirlo?

  3. ” E se non fosse stato efficiente perché mai il Parlamento si sarebbe strapazzato ad abolirlo.”
    Riconoscerà che questa osservazione per quanto possa apparire ragionevole non ha valore giuridico.

  4. Se non avesse valore giuridico, ne discenderebbe che, dopo l’abolizione, lo scudo penale sarebbe efficiente/inefficiente come prima. E non risulta.
    Il Parlamento ha votato una legge per togliere lo scudo penale all’ArcelorMittal. E Dio sa quanto è difficile ottenerlo. Per esempio, il centrodestra non è mai riuscito ad ottenere la separazione delle carriere dei magistrati dell’accusa e della “giudicante”. Ma questa, mi dirà lei, non è una considerazione giuridica. D’accordo. E allora divengo formalista e La invito ad inchinarsi dinanzi alla maestà della legge, qualunque legge votata dal Parlamento.
    Anche se l’espressione “maestà della legge”, vedendo chi sta in Parlamento, mi fa un po’ ridere.

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