GianniP

TRUFFA NO? E L’INFEDELTA’ PATRIMONIALE?

I pm, nel caso di Fini e Pontone, indagati per truffa aggravata (come ora finalmente è stato detto), hanno richiesto al gip l’archiviazione, perché il fatto non costituisce illecito penale. Ma anche a non parlare di truffa, non è il caso di occuparsi dell’art.2634 del Codice Civile? Eccolo.
Infedeltà patrimoniale.
Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.
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C’è da sorridere osservando che la pena – da sei mesi a tre anni – è identica a quella prevista dall’art.640 del codice penale, per la truffa.
A questo punto rimane solo da chiedere: i denunzianti, come ogni buon penalista consiglia, hanno provveduto a richiedere la punizione del/dei colpevoli “anche per ogni reato punibile a querela della persona offesa”?
Fra l’altro avrebbero ancora tempo per presentarla, la querela, sostenendo che la prova del fatto – cioè la vendita in perdita – si è avuta solo ora, nel momento in cui gli stessi giudici hanno affermato che la casa è stata venduta ad un terzo del suo valore, mentre prima la cosa era in discussione.
Gianni Pardo
giannipardo@libero.it
27 ottobre 2010
Le contestazioni argomentate sono gradite e riceveranno risposta.

TRUFFA NO? E L’INFEDELTA’ PATRIMONIALE?ultima modifica: 2010-10-27T11:20:00+02:00da
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