GianniP

MOLESTIE ALLE DONNE

Quando su un dato argomento se ne sa più degli altri, si è ben attrezzati per scrivere un articolo. Quando invece se ne sa di meno, l’impresa si presenta in salita. Se parliamo di molestie alle donne è esattamente il mio caso. Il mio disgusto per le chiacchiere e per gli affari altrui mi ha impedito di leggere un rigo su questo argomento, da quando si è smascherato il produttore Harvey Weinstein. Dunque non solo non ho capito il fenomeno, ma non ho neanche la beata convinzione corrente d’averlo capito. Per ogni cosa mi chiedo “where is the beef?”, cioè “dov’è la sostanza?” Di vero, di reale, di provato che cosa c’è?
Si parla sempre di “molestie” ma che cosa sono nessuno me lo spiega. Deve trattarsi di un comportamento disdicevole, non ne dubito, ma i comportamenti disdicevoli vanno dal ruttare rumorosamente ad uccidere il Presidente degli Stati Uniti. E non tutti sono sanzionati o sanzionabili penalmente. Dunque, di che stiamo parlando, esattamente?
Queste considerazioni non sono oziose. Nel diritto penale esiste ciò che i tedeschi definiscono “Tatbestand”, cioè l’insieme dei dati necessari perché si abbia un dato reato. Nel caso del furto il Tatbestand è la sottrazione di una cosa mobile al possessore. Se la cosa non è mobile, se per esempio si tratta di una casa, si potrà avere un altro reato, ma non il furto. In che cosa consistono esattamente le molestie? Diversamente diviene impossibile ragionare con cognizione di causa.
Il codice penale, all’articolo 660, per le molestie, prevede questa contravvenzione: “Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo” è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro. 
Ma quando si parla di molestie alle donne, non pare si alluda a ciò. Infatti ciò che ha fatto Weinstein, checché sia stato, non è avvenuto in luogo pubblico o aperto al pubblico. E neppure per telefono. Dunque bisogna pensare a molestie in senso più generale. Ma quali, esattamente?
Se metto le mani addosso ad una donna senza il suo consenso, si tratta di atti di libidine violenti. Se la chiudo in una stanza, senza neppure toccarla, pur di poterla corteggiare per il tempo che voglio, commetto il reato di sequestro di persona. Se la tengo per un braccio, per costringerla ad ascoltarmi, commetto il reato di violenza privata. Se mi accoppio con lei costringendola con la forza o con le minacce, si tratta di violenza carnale. E attenzione, le minacce consistono in un “male ingiusto”. Se un uomo dice ad una donna: “O vieni a letto con me o ti brucio la casa” si ha violenza carnale. Viceversa, se quell’uomo dice: “Se vieni a letto con me ti do la parte di protagonista nel prossimo film”, od anche “O vieni a letto con me, o non ti do la parte di protagonista” non si tratta né di violenza carnale né di molestie. Infatti non dare la parte non costituisce male ingiusto. Al massimo potrebbe costituire il reato di induzione alla prostituzione. Ma se la donna cede e poi denuncia l’uomo dovrebbe anche riconoscere di essersi trasformata in una prostituta. Infatti è prostituzione vendere il proprio corpo, e poco importa che sia per cento euro, per quindici chili di parmigiano o per la parte in un film.
Insomma, più ci ragiono e meno capisco la cosa. Il caso è semplice: se l’uomo commette un reato, che lo si denunci per quel reato. Se ne possono ipotizzare parecchi, come si è visto. E se invece ciò che l’accusato ha fatto non costituisce reato, di che stiamo parlando? Infatti mi allarma moltissimo che quel tale Harvey Weinstein, dopo tutto quello che si è letto e sentito sul suo conto, sia ancora a piede libero. Come mai la giustizia penale non si sta occupando di lui?
Non vorrei che si scambiassero per molestie i normali tentativi di portarsi a letto una donna. Dalla nobile motivazione di esserne sinceramente innamorati, alla pedestre volontà di risparmiare il denaro da dare alla prostituta
Forse stiamo facendo una montagna del vecchio gioco del sesso fra uomo e donna. È disdicevole corteggiare una signora sposata col solo fine di portarsela a letto ma è con sgomento che lei, ad un certo momento della vita, si accorge di non avere più alcuna necessità di scoraggiare le avances sessuali. Perché allora scopre di potere avere, nel film della vita, soltanto la parte di nonna.
Per favore, salvo il caso di reati, lasciamo il codice penale immaginario fuori dalla camera da letto. Guasterebbe il divertimento.
Gianni Pardo, giannipardo@libero.it
22 gennaio 2018

MOLESTIE ALLE DONNEultima modifica: 2018-01-22T09:10:08+01:00da
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