GianniP

LA COSTITUZIONE E LA NOMINA DEI MINISTRI

La diatriba sui poteri del Presidente della Repubblica (PdR) ha già fatto scorrere fiumi di inchiostro. I commentatori si sono divisi in due schiere: alcuni hanno dato ragione al Presidente Sergio Mattarella, quando si è rifiutato di apporre la sua firma al decreto di nomina del prof.Paolo Savona a ministro dell’economia, altri gli hanno dato torto, sostenendo che è andato oltre i suoi poteri. Soprattutto perché avrebbe rifiutato quel nominativo per motivi politici.
Ciò che è inquietante è che una diatriba sia nata anche fra i costituzionalisti. Si ripensa a quanto diceva un famosissimo giurista del XIV Secolo, Bartolo di Sassoferrato: “Quando mi pongono un quesito, prima sento qual era la soluzione giusta, poi cerco gli argomenti giuridici per sostenerla”. Insomma è lecito il sospetto che le discussioni che abbiamo sentito, sotto l’apparenza giuridica, siano state in realtà politiche. Qui invece si vuole discutere il problema sul piano esclusivamente giuridico. Sulla base delle parole della legge.
Bisogna sempre partire dall’art.92/2 della Costituzione: “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri”.
La prima cosa che si nota è che il PdR non è obbligato a dare l’incarico di formare il nuovo governo alla persona che gli viene indicata dal partito che ha vinto le elezioni. La Costituzione non dice nulla al riguardo, ed è soltanto l’interesse a designare una persona che probabilmente otterrà la fiducia delle Camere che, di solito, spinge a designare un rappresentante del partito più forte. Il fatto che non esista alcun obbligo di tenere conto di una altrui designazione è confermato, “a contrario”, da ciò che la Costituzione dice a proposito dei ministri: questi sono nominati “su proposta” del Presidente incaricato (Pi), mentre nel caso dello stesso Pi non si accenna nemmeno a un suggerimento. Il PdR nomina chi vuole e saranno poi le Camere a concedergli o no la fiducia.
Ma – venendo appunto ai ministri – una cosa è certa: il PdR non può sceglierli liberamente: deve infatti obbligatoriamente sceglierli fra quelli inclusi nella lista che gli propone il Pi. La scelta dei ministri è dunque limitata, per il PdR, dal fatto che deve obbligatoriamente sceglierli fra quelli proposti, e per il Pi dal fatto che il Presidente può rifiutare qualche proposta.
Naturalmente in queste procedure il PdR e il Pi devono comportarsi con spirito di collaborazione. Se il PdR rifiutasse tutti i nominativi, ciò corrisponderebbe alla volontà di non far nascere il nuovo governo, e la cosa sarebbe contraria alla sua funzione e agli interessi del Paese. Dal canto suo, se il Pi presentasse tutta una serie di nominativi inaccettabili, il PdR avrebbe il diritto di chiedere di riscrivere l’intera lista. Ma questa è patologia, grazie al Cielo mai verificatasi. Normalmente il Pi presenta la sua lista, indicando i nominativi preferiti, e il PdR accetta la maggior parte delle proposte, limitandosi soltanto a qualche cambiamento.
Ma in questi giorni si sono anche discussi i motivi per i quali si possono chiedere i cambiamenti. Qui ritorna l’ammissione di Bartolo. Se si è a favore del potere del PdR, lo si definisce garante dell’interesse della Repubblica, della fedeltà alla Costituzione e del miglior servizio al Paese. Se invece si è contro, si parla di obbligo di firma, di funzioni notarili, tanto che la richiesta di cambiamento sarebbe ammessa soltanto per motivi formali, per esempio se la persona proposta fosse interdetta dai pubblici uffici.
La discussione non interessa. Qui il problema lo si vuole esaminare esclusivamente dal punto di vista giuridico.
La Costituzione statuisce che il PdR “nomina i ministri”, e questo potere non è formale, è sostanziale. Se la Costituzione avesse voluto obbligare il PdR ad accettare il nominativo preferito dal Pi, avrebbe detto “su indicazione”, e non “su proposta”. Infine abbiamo sotto gli occhi la riprova pratica: se il PdR non firma, il personaggio proposto – stavolta il prof.Paolo Savona – non diviene ministro e il governo non nasce.
Il PdR è sanzionabile, per il suo eventuale “no”? La risposta è negativa. Nessun articolo della Costituzione gli fa l’obbligo di accettare una proposta (che diversamente sarebbe un’imposizione). Ché anzi, se il Pi presenta un nominativo secco, siamo in presenza di uno sgarbo istituzionale. Sarebbe un “prendere o lasciare”, con la possibilità che il PdR, rendendo pan per focaccia, lasci, e non si formi il nuovo governo.
L’ultimo argomento riguarda le ragioni che rendono lecito il no del PdR. Infatti, nel recente caso qualcuno ha detto che il PdR non poteva dire di no in quanto l’avrebbe fatto per motivi politici (cioè tenendo conto delle sue opinioni in materia di euro) motivi che gli sono preclusi dal suo ruolo di arbitro. Quid iuris? Il problema è inesistente. La Costituzione, molto semplicemente, non fa obbligo al PdR di motivare il suo rifiuto. Potrebbe persino dire “perché no”, e basta.
Per concludere, la nomina dei ministri è un atto giuridicamente “duale” e risulta dalla rosa di candidati che il Pi presenta al PdR, e dalla scelta che poi il PdR effettua all’interno di quella rosa. Il Pi non può imporre i ministri, il PdR non può sceglierli al di fuori di quelli graditi al Pi. Non è più difficile di così.
Gianni Pardo, giannipardo@libero.it
30 maggio 2018

LA COSTITUZIONE E LA NOMINA DEI MINISTRIultima modifica: 2018-05-30T20:55:03+02:00da
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