GianniP

L’ARCHIVIAZIONE DEL CASO FINI, GIURIDICAMENTE

Il punto di vista penale, civile, morale
Il Presidente dei gip di Roma, Carlo Figliolia, ha archiviato il procedimento per truffa a carico di Gianfranco Fini. Il caso è giuridicamente interessante. Per meglio capirlo, immaginiamo un ricco signore che, per benevolenza verso un giovane, è disposto a regalargli del denaro. Per esempio centomila euro, “perché lui ne faccia ciò che vuole”. Il beneficiario però gli racconta che ha in vista un investimento lucrosissimo, tanto che, se invece di centomila gliene dà duecentomila, presto potrà raddoppiare la somma. Gli potrà così restituire il prestito e rimanere in affari con i duecentomila guadagnati. Il ricco signore dà i duecentomila euro ma  il giovane sparisce. Non c’era in vista nessun affare e si è giuridicamente trattato di una truffa. Per essa infatti si richiedono artifizi e raggiri (qui costituiti dall’esistenza del presunto affare), l’induzione in errore (l’anziano ha creduto al giovane), l’ingiusto profitto (i 200.000 € intascati dal giovane) e il danno del truffato (i 200.000 € perduti dall’anziano).
Se invece il ricco signore offrisse centomila euro al giovane “perché lui ne faccia ciò che vuole”, e il giovane li perdesse la sera stessa alla roulette, non ci sarebbe nessun reato. L’anziano infatti i soldi li ha regalati, non ha subito nessun danno e il giovane non l’ha ingannato. Ha perduto denaro ormai suo. L’art.640 del codice penale non scatta.
Per il Presidente dei gip di Roma, siamo in un caso come questo. La contessa Colleoni regala la casa ad An. L’attività (anche commerciale) di An è nelle mani di Gianfranco Fini il quale può dunque regalare la casa a chi vuole. Del resto, egli non ha indotto in inganno la contessa, morta da tempo. Non ha detto ai dirigenti di An che vendere una casa per meno di un terzo del suo valore fosse un affare (sarebbe stato un raggiro), ed anzi non li ha neppure consultati. Non ha insomma truffato nessuno, proprio perché in lui eventualmente coincidevano il truffatore e il truffato. E nessuno può raggirare se stesso.
Qui però sorge immediatamente un’obiezione. Il giovanotto che perdette tutto alla roulette era l’unico proprietario della somma. Se invece fosse stato a capo di un sodalizio, per esempio sorto per accudire i gatti randagi, e la somma gli fosse stata regalata proprio per favorire quello scopo, avrebbe lo stesso potuto sprecarla nel modo che si è detto? Certo che no. Gli altri soci l’avrebbero accusato di essersi appropriato di una somma di denaro che apparteneva alla società. Infatti l’art.2634 del Codice Civile stabilisce il reato di infedeltà patrimoniale: “Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Fini si trova esattamente in questa condizione ma il procedimento è stato archiviato perché il Codice civile parla di società regolarmente costituite, mentre qui la situazione è diversa. Come scrive il dr. Figliolia: “trattasi dunque di una disposizione patrimoniale decisa dal presidente e amministratore di una associazione non riconosciuta… pertanto autorizzato a disporre del suo patrimonio”. Il fatto di essere An un’associazione non riconosciuta salva Fini giuridicamente. Moralmente, ognuno giudichi da sé.
Facciamo ancora una volta un esempio. Un signore costituisce l’Associazione Gatti Randagi, una signora gli lascia un milione di euro in eredità, e lui lo spende senza dar conto agli altri soci dell’Associazione. Questi del resto, avendo fiducia in lui, gli hanno conferito una procura generale per amministrare l’associazione stessa. Egli non ha gli obblighi di fedeltà dell’amministratore di una società per azioni o anche in accomandita e intascando il milione non raggira i soci. Dunque non è colpevole di truffa.
Lasciando da parte l’aspetto morale della vicenda, sulla quale nessuno ha bisogno di illustrazioni, rimane il fatto che l’Associazione Gatti Randagi, la cui esistenza è ciò che ha motivato la signora a lasciare quella somma in eredità, ha subito un notevole danno patrimoniale. E proprio per questo i magistrati di Roma sono arrivati alla conclusione che Fini può essere perseguito in sede civile ed essere magari costretto a rifondere ad An il resto del valore della casa quasi regalata al quasi cognato Giancarlo Tulliani.
Considerazioni finali. Stupisce che i legali della Destra Nazionale abbiano denunciato Fini e Pontone per un reato di truffa, di cui essi sarebbero stati contemporaneamente e sorprendentemente gli autori e le vittime, gli imbroglioni e i raggirati. Ma stupisce molto di più che un paladino della correttezza e della legalità, la terza carica dello Stato, abbia regalato l’equivalente di seicento-settecentomila euro non suoi. Sarebbe come se, in casa d’altri, essendoci stato detto in biblioteca che “possiamo prendere ciò che vogliamo”, ci mettessimo in tasca il cucchiaino d’argento del servizio da tè.
Gianni Pardo, giannipardo@libero.it
15 marzo 2011

L’ARCHIVIAZIONE DEL CASO FINI, GIURIDICAMENTEultima modifica: 2011-03-16T07:40:20+01:00da
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