GianniP

EX ILVA – INVITO AL CONTRADDITTORIO

Per l’ex Ilva molti sono alla stanchezza. Se ne parla fin troppo, e nel frattempo gli altiforni stanno per essere chiusi, con conseguenze drammatiche per la possibile, futura ripresa dell’attività. E presto circa ventimila lavoratori si ritroveranno disoccupati. Certo, potranno farsi vento con le dichiarazioni bellicose di Giuseppe Conte o con le minacce piovute da ogni parte, magistratura inclusa, sull’ArcelorMittal (da ora AM) ma ciò non modificherà la loro condizione di disoccupati.
E poiché ogni mia indagine si conclude col fatto che lo Stato italiano ha torto marcio, sarei lieto se qualcuno mi facesse sapere quali sono le ragioni che militano in suo favore, e contro l’AM. Sottolineo le parole “ragioni giuridiche”. Il fatto che ventimila licenziati non sappiano come fare la spesa è un problema politico ma non ha peso giuridico. a meno che il licenziamento non violi qualche norma di legge, che andrebbe indicata.
Credo che proprietario dell’acciaieria di Taranto sia lo Stato, ma di fatto risulta che chi ha ogni potere su di essa sono i commissari nominati dallo Stato. E infatti il contratto per la gestione dell’acciaieria, l’AM lo ha stipulato con detti commissari. Anche quando l’AM ha dichiarato di recedere dal contratto, è ai commissari che ha scritto, insieme coi sindacati, e non allo Stato italiano.
Come è noto, l’AM non ha comprato l’acciaieria: l’ha presa in locazione. E secondo l’Art.1571: “La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”. Dunque ci sono responsabilità a carico del locatore e a carico del conduttore (nel nostro caso, l’AM).
Gli obblighi del locatore non si esauriscono con la consegna della cosa. Secondo l’art.1575 il locatore ha l’obbligo di “mantenere la cosa in istato da servire all’uso convenuto”. Le spese straordinarie sono di competenza del locatore, come sa qualunque padrone di casa, per esempio quando bisogna riparare i cosiddetti “frontalini” dei balconi. Non soltanto dunque il mantenimento degli altiforni in condizione di funzionare compete ai commissari, ma se, come nel caso specifico, l’AM ha denunciato il contratto e ne ha chiesto la risoluzione, intanto i commissari, in quanto proprietari, hanno il dovere di occuparsi degli altiforni e in nessun caso possono lasciare andare in malora la cosa locata; poi, se un giorno il giudice desse loro ragione e torto all’AM, avrebbero diritto al risarcimento. Ma oggi i commissari non possono pretendere che lo faccia l’AM, nel momento in cui essa stessa li accusa di inadempimento del contratto. Del resto se, a loro parere, la locazione è ancora in essere, il Codice si è premurato di chiarire, art.1576, che “Il locatore deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore”.
Il locatore ha altresì il dovere di “garantirne il pacifico godimento durante la locazione”, e questo, nel nostro caso, è importante a proposito dello “scudo penale”. Di questo scudo godevano i commissari prima della conclusione del contratto, e in occasione della sua stipula lo hanno passato – come essentiale negotii – all’AM. La sua revoca da parte del Parlamento trasforma l’attività inquinante dell’acciaieria da lecita in illecita, con le inevitabili conseguenze di diritto penale, in materia di reati ambientali e di lesioni personali.
Al riguardo, poiché l’acciaieria di Taranto è notoriamente un’impresa fortemente inquinante, è importante anche l’art.1580: “Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia”. Dunque l’AM può recedere dal contratto già soltanto sulla base di questo articolo.
Quanto al fatto che si accusa l’impresa di non aver dato l’avviso di recesso con sufficiente anticipo, non soltanto questo avviso l’aveva già dato (la precedente scadenza era il 6 settembre), ma la revoca dello scudo penale si è avuta il 31 ottobre e il recesso dell’AM il 4 novembre. Come avrebbe potuto avvisare prima, l’AM? Consultando un veggente? E se ora, ottemperando all’obbligo di agire con la diligenza del buon padre di famiglia, sta spegnendo gli altiforni ­entro il 15 gennaio, per non far sì che ciò avvenga in modo disordinato e pericoloso, è ovvio che nello stesso termine ciò avrebbero potuto fare i commissari, in quanto proprietari. E infatti immagino che ad essi l’AM girerà la fattura.
Il rapporto di locazione si conclude con la restituzione della cosa locata (art.1590: “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, omissis”) e il 5 novembre i commissari avrebbero potuto riprendere l’amministrazione dell’acciaieria, che avrebbero trovato nelle condizioni in cui l’hanno locata, salvi i miglioramenti già apportati in obbedienza al piano di risanamento ambientale.
La parola alla difesa.
Gianni Pardo, giannipardo1@gmail.com

EX ILVA – INVITO AL CONTRADDITTORIOultima modifica: 2019-11-16T14:39:03+01:00da
Reposta per primo quest’articolo