EX ILVA – INVITO AL CONTRADDITTORIO

Per l’ex Ilva molti sono alla stanchezza. Se ne parla fin troppo, e nel frattempo gli altiforni stanno per essere chiusi, con conseguenze drammatiche per la possibile, futura ripresa dell’attività. E presto circa ventimila lavoratori si ritroveranno disoccupati. Certo, potranno farsi vento con le dichiarazioni bellicose di Giuseppe Conte o con le minacce piovute da ogni parte, magistratura inclusa, sull’ArcelorMittal (da ora AM) ma ciò non modificherà la loro condizione di disoccupati.
E poiché ogni mia indagine si conclude col fatto che lo Stato italiano ha torto marcio, sarei lieto se qualcuno mi facesse sapere quali sono le ragioni che militano in suo favore, e contro l’AM. Sottolineo le parole “ragioni giuridiche”. Il fatto che ventimila licenziati non sappiano come fare la spesa è un problema politico ma non ha peso giuridico. a meno che il licenziamento non violi qualche norma di legge, che andrebbe indicata.
Credo che proprietario dell’acciaieria di Taranto sia lo Stato, ma di fatto risulta che chi ha ogni potere su di essa sono i commissari nominati dallo Stato. E infatti il contratto per la gestione dell’acciaieria, l’AM lo ha stipulato con detti commissari. Anche quando l’AM ha dichiarato di recedere dal contratto, è ai commissari che ha scritto, insieme coi sindacati, e non allo Stato italiano.
Come è noto, l’AM non ha comprato l’acciaieria: l’ha presa in locazione. E secondo l’Art.1571: “La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”. Dunque ci sono responsabilità a carico del locatore e a carico del conduttore (nel nostro caso, l’AM).
Gli obblighi del locatore non si esauriscono con la consegna della cosa. Secondo l’art.1575 il locatore ha l’obbligo di “mantenere la cosa in istato da servire all’uso convenuto”. Le spese straordinarie sono di competenza del locatore, come sa qualunque padrone di casa, per esempio quando bisogna riparare i cosiddetti “frontalini” dei balconi. Non soltanto dunque il mantenimento degli altiforni in condizione di funzionare compete ai commissari, ma se, come nel caso specifico, l’AM ha denunciato il contratto e ne ha chiesto la risoluzione, intanto i commissari, in quanto proprietari, hanno il dovere di occuparsi degli altiforni e in nessun caso possono lasciare andare in malora la cosa locata; poi, se un giorno il giudice desse loro ragione e torto all’AM, avrebbero diritto al risarcimento. Ma oggi i commissari non possono pretendere che lo faccia l’AM, nel momento in cui essa stessa li accusa di inadempimento del contratto. Del resto se, a loro parere, la locazione è ancora in essere, il Codice si è premurato di chiarire, art.1576, che “Il locatore deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore”.
Il locatore ha altresì il dovere di “garantirne il pacifico godimento durante la locazione”, e questo, nel nostro caso, è importante a proposito dello “scudo penale”. Di questo scudo godevano i commissari prima della conclusione del contratto, e in occasione della sua stipula lo hanno passato – come essentiale negotii – all’AM. La sua revoca da parte del Parlamento trasforma l’attività inquinante dell’acciaieria da lecita in illecita, con le inevitabili conseguenze di diritto penale, in materia di reati ambientali e di lesioni personali.
Al riguardo, poiché l’acciaieria di Taranto è notoriamente un’impresa fortemente inquinante, è importante anche l’art.1580: “Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia”. Dunque l’AM può recedere dal contratto già soltanto sulla base di questo articolo.
Quanto al fatto che si accusa l’impresa di non aver dato l’avviso di recesso con sufficiente anticipo, non soltanto questo avviso l’aveva già dato (la precedente scadenza era il 6 settembre), ma la revoca dello scudo penale si è avuta il 31 ottobre e il recesso dell’AM il 4 novembre. Come avrebbe potuto avvisare prima, l’AM? Consultando un veggente? E se ora, ottemperando all’obbligo di agire con la diligenza del buon padre di famiglia, sta spegnendo gli altiforni ­entro il 15 gennaio, per non far sì che ciò avvenga in modo disordinato e pericoloso, è ovvio che nello stesso termine ciò avrebbero potuto fare i commissari, in quanto proprietari. E infatti immagino che ad essi l’AM girerà la fattura.
Il rapporto di locazione si conclude con la restituzione della cosa locata (art.1590: “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, omissis”) e il 5 novembre i commissari avrebbero potuto riprendere l’amministrazione dell’acciaieria, che avrebbero trovato nelle condizioni in cui l’hanno locata, salvi i miglioramenti già apportati in obbedienza al piano di risanamento ambientale.
La parola alla difesa.
Gianni Pardo, giannipardo1@gmail.com

EX ILVA – INVITO AL CONTRADDITTORIOultima modifica: 2019-11-16T14:39:03+01:00da gianni.pardo
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6 pensieri su “EX ILVA – INVITO AL CONTRADDITTORIO

  1. Caro Pardo, non posso confrontarmi seriamente con lei su questioni legali. Lei è un avvocato, io no. A naso posso solo dirle che AM ha ragione, ma se porta a termine la chiusura degli altiforni, come preannunciato, sarà condannata a pagare il danno arrecato. Ha ricevuto in locazione un’acciaieria con i forni in funzione e la deve restituire nelle stesse condizioni. A mio parere non si tratta di una semplice locazione ma di un ” rent to pay ” alla fine del quale il conduttore diventa proprietario dell’acciaieria ( salvo non sia inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali, investimenti, bonifiche ecc.ecc. ). Quanto allo scudo i giornali riferiscono che i commissari nel ricorso depositato a Milano sostengono che lo scudo non fa parte del contratto. Ma se il Parlamento lo ha introdotto e poi lo ha tolto, per ben due volte vuol dire che da qualche parte c’era. Calenda dice che lo scudo era previsto nel bando di gara ( con contorni già definiti o da definire ? ). Non lo so. Non è mai stato chiaro quali fattispecie erano protette dallo scudo.

  2. C’ è anche chi bellamente non disquisisce sul legale: i sindacati stanno ipotizzando di disobbedire all’ ordine di fermare gli impianti. Non temono che ciò possa essere interpretato come reato per molteplici motivi: contro la proprietà (ma siamo in Italia….), ma anche e pericolosamente contro una sentenza che intimava lo spegnimento dell’ altoforno 2 (non sò perchè non dell’ intera area a caldo), quindi impedire a chi va a scegnere, per salvaguardare vite umane, quell’ altoforno significa commettere il reato di danno ambientale in luogo di AM. I sindacati possono impunemente istigare tale reato?

  3. Caro Casagni,
    le rispondo come segue.
    1 A mio parere, tenuti ad occuparsi degli altiforni, per farli funzionare o per spegnerli, sono i proprietari, o comunque i responsabili che, in qualità di locatori, hanno stipulato il contratto con l’AM di cui attualmente è stata chiesta la risoluzione. L’AM, dal 4 novembre, quando ha riconsegnato l’acciaieria (se non ho capito male) non ne è più responsabile.
    2 Se l’AM si sta occupando di spegnere gli altiforni, come ho scritto, è probabilmente perché, nell’inazione dei proprietari, essi potrebbero risultare pericolosi. Dunque spegnerli è comportamento da padre di famiglia, anche se un padre di famiglia che poi, immagino, vorrà essere pagato per il suo disturbo. Attualmente si tratta di una riparazione d’urgenza, prevista dal codice civile, in materia di locazione. L’AM non arreca nessun danno, previene un danno. E comunque, se i commissari non volevano lo spegnimento, non avevano che da occuparsene. La verità è che, mentre lo spegnimento mira alla fine delle emissionie non costituisce reato, a prosecuzione dell’attività avrebbe costituito reato ambientale a carico dei commissari, se essi l’avessero decisa, come prevede l’attuale legge penale, in mancanza di “scudo”.
    3 L’AM ha restituito gli altiforni il 4 novembre, perfettamente funzionanti. La sua parte di contratto finiva qui.
    4 Il contratto rent to buy implica che ciò che si paga sia parte in conto locazione e parte in conto di pagamento per l’acquisto. Mentre nel caso specifico l’AM non ha mai (o ancora, se preferisce) acquistato l’ex Ilva. Né – ormai – lo farà. Ho solo pagato i canoni per la locazione.
    5 Probabilmente – non ho letto la legge e non ho voglia di andarla a cercare – la legge, come tutte le leggi, deve essere “generale, astratta e nuova”. E generale e astratta significa che non deve prevedere l’applicazione a una persona (fisica o giuridica) singola, ma tutte quelle che si trovano in una determinaga condizione. Può darsi dunque che non si citi l’AM, ma “qualunque impresa che…” Il codice, quando prevede l’omicidio, non specifica i cognomi di tutti i soggetti che potrebbero commetterlo, nevvero? Ma non per questo la norma è meno valida.
    La ringrazio del commento, G.P.

  4. Gentile Roberto, AM non è proprietaria dell’Ilva, l’altoforno n. 2 è spento e i lavori per metterlo a norma non sono stati ultimati ( alcuni dicono che non sono mai iniziati).E’ controverso perfino chi doveva metterlo a norma: AM o i commissari ? Inoltre, a quanto riferiscono i giornali, i commissari straordinari, ai quali venerdì scorso è stata negata un’ispezione nell’acciaieria al fine di “verificare la sussistenza di ipotesi di rilevanza penale” , hanno consegnato in Procura a Taranto un esposto denucia contro AM “contenente fatti e comportamenti, inerenti al rapporto contrattuale con ArcelorMittal, lesivi dell’economia nazionale “.

  5. Prof. non sono documentato per poterla contraddire, a me sembra la solita storia all’italiana di cui ci sono luminosi esempi, il tarallucci e vino non è più un copyright della mia regione(da decenni), e poi quando li vedi in tv per tentare di capire qualcosa…………prufessò m’ avota o stommaco,……sinceramente.Saluti Prof.

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