GianniP

FINI PUO’ ESSERE OBBLIGATO A DIMETTERSI?

Mesi fa, quando dal palco Silvio Berlusconi si lamentò delle parole di Gianfranco Fini questi, facendo anche un gesto con la mano, dalla prima fila, gli chiese: “Che fai, mi cacci?” La risposta si è avuta a mesi di distanza: “Sì”.
Mai credersi invulnerabili.
La domanda di oggi è un’altra: Berlusconi può cacciare Fini dalla sua carica di Presidente della Camera? Stavolta la risposta, non solo di Fini ma di tutti i commentatori, è: “No”.  E tuttavia.
Vediamo per cominciare due importanti pareri.
Sul Corriere della Sera c’è un’intervista (1) a Pier Alberto Capotosti, ex presidente della Corte Costituzionale, il quale afferma: “La Costituzione non prevede revoche”. “Il meccanismo della revoca non è previsto dalla Costituzione né per il presidente della Camera, né per i deputati. Ci possono essere pressioni politiche, ma senza conseguenze giuridiche”.
Luciano Violante, Presidente della Camera per cinque anni, intervistato da Repubblica (2), alla domanda: “È possibile una mozione di sfiducia a Fini?” risponde: “No. Significherebbe che il presidente della Camera o del Senato sono nelle mani della maggioranza. Non è così”. E poi: “I ruoli super partes non possono decadere per una scelta della maggioranza parlamentare, non sono nelle mani di chi ha vinto le elezioni”. Queste affermazioni sono perentorie e ciò malgrado non sono convincenti: infatti non sono sostenute da un solo rigo della Costituzione.
La Costituzione all’art.94 prescrive: “Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere./ Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. / Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia./ Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni./ La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione”. Salvo errori, questo è l’unico punto in cui si parla di fiducia o sfiducia, e dunque i due illustri giuristi avrebbero ragione. Non si parla né di Presidenti delle Camere, né di ministri.
Ma la storia dice qualcosa di diverso. Alcuni anni fa, nel 1995, con notevolissima sorpresa di chi scrive, il Ministro di Giustizia del governo Dini Filippo Mancuso, inviso alla sinistra giustizialista perché colpevole di avere ordinato un’ispezione sui magistrati di Mani Pulite, fu fatto oggetto di un’inedita iniziativa parlamentare. La sinistra presentò una mozione di sfiducia non contro il governo – cosa prevista dalla Costituzione – ma contro lui personalmente: e dal momento che la mozione fu votata, Mancuso si dimise, scomparendo dalla scena politica. Ora si chiede: in quale articolo della Costituzione è scritto che la sfiducia può essere votata ad personam, contro un singolo ministro? E se, pur non essendo scritta da nessuna parte, questa procedura informale è stata adottata per un ministro, chi dice che non possa essere adottata altrettanto informalmente contro il Presidente della Camera?
Qualcuno sostiene che c’è una differenza, fra un ministro e il Presidente di una delle Camere, perché la prima è una carica politica e la seconda è una carica istituzionale. Ma a parte il fatto che ambedue le cariche non sono neutre, come origine, perché provengono da una parte politica, la Costituzione per questo riguardo non parla né di ministri né di Presidenti delle Camere. Se dunque s’è potuto inventare qualcosa per i ministri, altrettanto bene (o male) si può inventare per i Presidenti. Violante può pensarla diversamente e la sua è un’opinione legittima: ma nulla di più. Non risulta certo dalla Costituzione.
Qualcuno può fare notare che il ministro Mancuso si dimise non perché obbligato ma per sensibilità giuridica e morale. Sostiene infatti Capotosti: “Ci possono essere pressioni politiche, ma senza conseguenze giuridiche”.  Ma un ministro che non aveva né la fiducia del suo proprio esecutivo (che infatti non lo sostenne), né della Camera, era giusto che andasse via. E se Mancuso ebbe quella sensibilità, siamo sicuri che Fini potrebbe prescinderne? Che potrebbe rimanere Presidente della Camera a dispetto degli angeli e dei santi, aggrappandosi alla sedia e squalificandosi agli occhi degli italiani?
Indubbiamente, tutto è possibile e in politica non bisogna stupirsi di nulla. Ma una cosa è certa: le argomentazioni in favore dell’inamovibilità di Fini sono claudicanti dal punto di vista giuridico e certamente insostenibili dal punto di vista politico.
Gianni Pardo, giannipardo@libero.it
31 luglio 2010

(1)http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=T4VBX
(2)http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=T4W8L

FINI PUO’ ESSERE OBBLIGATO A DIMETTERSI?ultima modifica: 2010-08-01T09:37:18+02:00da
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