AINIS E IL DIRITTO A PRIORI

Nel suo articolo di oggi, su Repubblica, Michele Ainis sostiene una tesi interessante. La riforma Boschi prevede che la Corte Costituzionale decida sulla costituzionalità di una legge non appena essa è stata approvata dal Parlamento, e non – come oggi – su ricorso di un giudice di merito. E Ainis chiede: “È ammissibile il ricorso contro una legge che non ha mai ricevuto applicazioni?” “Solo quando [le leggi] s’incidono sulla carne viva dei cittadini, soltanto allora è possibile misurarne la legittimità”. Con tutto il rispetto per il professore, è lecito dissentire.
Le leggi devono essere generali (divieto della legge in privos lata, privilegio), astratte (non devono prevedere casi particolari) e (ovviamente) nuove. Il fatto che le leggi debbano essere astratte ha delle conseguenze. Infatti, la loro applicazione concreta può far sorgere problemi interpretativi e perfino dimostrarne l’inopportunità. A questi problemi risponde in primo luogo la giurisprudenza, cioè l’insieme delle decisioni dei magistrati, fino alla Cassazione a Sezioni Unite; e poi la dottrina (cioè le tesi dei competenti di diritto). Soprattutto risponde lo stesso legislatore (il Parlamento) quando, per por fine ai dubbi e alle perplessità, vara una seconda legge che interpreta la prima. In questi casi si parla di “interpretazione autentica”.
Ci si può chiedere su che cosa vertano le perplessità. La risposta può sembrare banale, ma non è: “l’interpretazione verte sulle parole della legge”. Non è dirimente far riferimento alle intenzioni dei deputati e dei senatori che votarono la norma, cioè ai cosiddetti “lavori preparatori”: una volta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la legge vive di vita propria ed è legittima un’interpretazione estensiva o restrittiva di essa, anche in contrasto con le intenzioni del Parlamento.
Le leggi sono astratte. La Costituzione è una legge, ed anch’essa è dunque astratta. L’attività eminentemente giuridica della Corte Costituzionale è quella di confrontare la conformità’ di una legge ordinaria, astratta, con la legge fondamentale, anch’essa astratta. Se invece la Corte si occupasse di confrontare la conformità dei suoi effetti concreti con le intenzioni della Costituzione, eserciterebbe attività politica. Come attività politica è quella del Parlamento quando vota una legge per realizzare un’interpretazione autentica.
Il bello è che il prof.Ainis lo sa perfettamente. Egli infatti comincia così il suo articolo: “Quando la politica è impotente, la Consulta è dirimente. Ma se è dirimente esplica attività politica”. Ma per l’appunto, perché non esplichi attività politica deve pronunziarsi prima che la legge sia applicata. Diversamente non giudicherà la legge in sé, ma la sua applicazione, fornendo sostanzialmente una interpretazione autentica della Costituzione. Ma così non giudicherebbe la norma in astratto, giudicherebbe la norma in concreto, esercitando un’attività “politica” e non un’attività giuridica.
Si può essere a favore o contro la riforma Boschi – e personalmente sono contro – ma l’eventualità di un giudizio preventivo della Corte Costituzione, sulle leggi appena varate dal Parlamento, non è contraria al diritto. Il responso della Corte deve essere un’attività giuridica a priori.
Questa parte della riforma non è neppure contraria al buon senso. Narra la leggenda che un romano (forse un capo militare) comminò la pena di morte per chi avesse superato un certo solco. Per spiritosaggine, quel solco lo saltò il suo proprio figlio, e quel romano lo fece uccidere. Ecco in che senso “la legge è astratta”. Se quel romano avesse potuto pensare di avere generato un imbecille capace di mettere a rischio così la propria vita, certo non avrebbe emanato quella norma. O avrebbe prima chiuso a chiave suo figlio. In altre parole, la legge non va applicata o no, secondo che i suoi effetti ci piacciano o no. Va applicata in ogni caso. Sta al legislatore abrogarla ed emetterne una migliore: e questo sarà attività giuridica con fini politici. Mentre non applicarla sarebbe attività politica e antigiuridica. La Consulta, oggi, rischia questa seconda attività, “dirimente e politica”. Se poi si desidera che la Corte Costituzionale continui ad essere come è stata, da molti anni a questa parte, un organo politico che a volte interferisce con la volontà di un Parlamento votato dai cittadini, mentre proprio la Corte non lo è, che non si cambi nulla. Sopravvivremo, magari stringendo i denti.
Gianni Pardo, pardonuovo.myblog.it
13 settembre 2016

AINIS E IL DIRITTO A PRIORIultima modifica: 2016-09-13T11:25:06+02:00da gianni.pardo
Reposta per primo quest’articolo