LA BANALIZZAZIONE DELL’INSULTO

Un lettore si stupisce della frequenza del linguaggio forte, anzi pesante, anzi ingiurioso nella vita contemporanea, e chiede quali siano, se esistono, le conseguenze legali degli insulti. La risposta è semplice: se l’insultato querela, può esserci un processo penale e una condanna. Se poi le ingiurie non sono formulate in presenza dell’interessato, si può avere il reato di diffamazione. I riferimenti precisi, per ciò che costituisce ingiuria o diffamazione, non esistono. Salvo casi inequivocabili (una parola usata solo come insulto, per esempio “imbecille”, e ancora!), la natura di ingiuria o di diffamazione che può avere un’espressione linguistica è liberamente interpretata dal giudice. Questi, diversamente da altri, può sentire “puffone” al posto di “buffone”: e assolvere. Tutto questo vale anche per le forme perifrastiche o allusive.
Il suo quesito ne ricorda un altro più generale: che cos’è una prova, nel giudizio penale? La risposta sorprende modi: è prova ciò che il giudice ritiene prova; non è prova ciò che il giudice non ritiene prova. Naturalmente salvo veder ribaltare il giudizio in appello o in Cassazione.
Un’ultima nota riguarda la vita politica. Mentre un privato non può dare ad un altro privato dell’imbecille, un parlamentare può farlo se è possibile ritenere che quell’insulto faccia parte della sua attività politica. La Costituzione infatti stabilisce che “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”. Oggi si ritiene che queste funzioni si svolgano anche in un dibattito televisivo, col risultato finale che la gente, nutrita di questi spettacoli,  e in più condizionata dalla totale licenza che impera su Internet, finisca col reputare che insultare sia divenuto lecito, e con lo stupirsi se la vittima si lamenta.
Gianni Pardo

LA BANALIZZAZIONE DELL’INSULTOultima modifica: 2010-08-10T10:55:00+02:00da gianni.pardo
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Un pensiero su “LA BANALIZZAZIONE DELL’INSULTO

  1. Una sentenza penale di condanna (caso Vittorio Sgarbi)ha stabilito che l’ingiuria è considerata nell’esercizio della funzione parlamentare,e quindi non perseguibile, solo se è ststa precedentemente oggetto di intervento parlamentare in aula.Poi posso ripeterla in televisione facendo però riferimento al contesto.

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