IL CODICE ETICO M5S COSTITUISCE REATO

La premessa necessaria è che non ci si può fidare ad occhi chiusi dei giornali. Inoltre, riguardo alla conclusione di un processo, non si può avere un’opinione seriamente fondata se non leggendo l’intero fascicolo. Ciò significa che le argomentazioni qui svolte valgono nella misura in cui sono esatte le premesse seguenti.
I candidati “grillini” al Campidoglio sono stati invitati/costretti a firmare un documento (“codice etico”) con cui si impegnavano a pagare una penale di centocinquantamila euro, a giudizio dei maggiorenti del partito, nel caso avessero violato il mandato ricevuto dagli elettori.
Un legale, l’avv.Venerando Monello, ha denunciato la nullità di quel contratto, e la conseguente illegalità dell’elezione degli assessori “grillini” del Comune di Roma. Oltre che della stessa sindaca.
Il Tribunale di Roma, Prima Sezione, ha rigettato l’istanza, motivando che per l’avv.Monello mancava la legittimazione attiva, cioè mancava l’interesse ad agire. Diverso sarebbe stato se l’azione legale fossa stata intrapresa da uno dei firmatari di quel documento.
Il punto di vista giuridico è aggrovigliato. In generale l’ordinamento giuridico distingue diritto pubblico e diritto privato. Il diritto privato intende proteggere i diritti dei singoli cittadini, i quali infatti lo attivano con una personale iniziativa, rivolgendosi al giudice. Che l’interesse in gioco sia e debba essere quello dei singoli è talmente essenziale che, chi manca di quell’interesse manca, appunto, della legittimazione attiva. In altri termini, Tizio non può adire il giudice per costringere Caio a pagare il suo debito a Sempronio. Soltanto Sempronio può farlo.
Viceversa il diritto pubblico ha come interessato lo Stato stesso. Ecco perché Tizio può denunciare Caio per avere ferito Sempronio: perché in quel caso il primo “soggetto passivo” del reato non è Sempronio, come sembrerebbe evidente, ma lo Stato stesso. Sempronio ha soltanto il diritto di richiedere il risarcimento del danno provocatogli (costituzione di parte civile). Il reato di lesioni personali volontarie, come qualunque altro reato, ha per soggetto passivo costante lo Stato e può essere denunciato da chiunque. I Carabinieri, rispetto ai singoli cittadini, hanno soltanto, in più, l’obbligo, e non soltanto il diritto, di denunciare il reato.
Nel caso del codice etico firmato dagli assessori di Roma, la fattispecie è materia di diritto pubblico o di diritto privato?
Sarebbe un evidente caso di diritto privato se un assessore avesse violato il patto (a parere di Grillo e Casaleggio, per essere chiari) e l’interessato si rifiutasse di pagare. In questo caso, dal momento che il contratto è evidentemente contro lo spirito della Costituzione (che vieta il “vincolo di mandato”, art.67) il giudice dichiarerebbe il contratto contra legem o contra bonos mores e non gli darebbe attuazione. L’assessore non sarebbe obbligato a pagare un euro.
Ma il punto è che il contratto potrebbe interessare il diritto penale (diritto pubblico) e in particolare l’art.294 del codice: Attentati contro i diritti politici del cittadino. “Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. Non si può negare che la minaccia di essere costretti a pagare centocinquantamila euro, oggi il valore di un accettabile appartamento, possa essere un mezzo efficace per “determinare taluno a esercitare il suo mandato in senso difforme dalla sua volontà”. Se questo è il quadro giuridico, l’avere indotto i candidati a sottoscrivere quel documento costituisce il reato previsto dal detto articolo e dunque non soltanto il contratto è inapplicabile (se lo richiede l’interessato) ma costituisce il reato previsto dall’art.294., denunciabile da chiunque. Avv.Monello incluso.
Va anche detto che la nullità del contratto – ed anzi il fatto che esso costituisca reato – non costituisce motivo valido per richiedere l’invalidità dell’elezione della sindaca di Roma nelle file del M5S. Il contratto, come si dice, vitiatur sed non vitiat, è nullo ma a sua volta non annulla niente. È giuridicamente “tamquam non esset”, come se non esistesse. Non diversamente dal contratto con cui A si impegnasse con B ad uccidere C.
Forse l’avv.Monello è un civilista, ed ha scelto la via giudiziaria sbagliata, perché non ha pensato al codice penale e alla Costituzione. Ma nei panni di Grillo e Casaleggio non dormirei del tutto tranquillo. Un reato in cui la pena edittale minima è un anno non è da prendere sottogamba.
Gianni Pardo, giannip.myblog.it
18 gennaio 2017

IL CODICE ETICO M5S COSTITUISCE REATOultima modifica: 2017-01-18T09:37:39+01:00da gianni.pardo
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2 pensieri su “IL CODICE ETICO M5S COSTITUISCE REATO

  1. Sull’argomento un articolo di Stefano Passigli :
    read:http://www.corriere.it/opinioni/17_gennaio_20/perche-l-accordo-raggi-51df93b8-de70-11e6-93cd-d08bed2f6059.shtml

    Il quale giustamente osserva che ” che qualsiasi cittadino romano ha un legittimo interesse a che il Sindaco che ha contribuito ad eleggere non sia vincolato nella sua azione da accordi preventivamente sottoscritti e non resi noti agli elettori.” A me pare evidente che il Tribunale ha preso una decisione politica e ha cercato di motivarla con argomenti giuridici ( se ne trovano per tutti i gusti ). Non se la sono sentita di far decadere la Raggi dopo che i romani l’hanno votata col 67% dei voti espressi. Il codice etico di Grillo, se le parole hanno un senso, è palesemente in contrasto con l’art. 67 della costituzione, ma trovare un Tribunale che lo dichiari, dopo che il M5S del comico genovese è stato votato da  8.674.893 elettori è una pia illusione.

  2. Caro Eduardo,
    ho letto anch’io quell’articolo. Passigli involontariamente si dà la zappa sui piedi (e mi dà ragione) quando scrive che “qualsiasi cittadino romano ha un legittimo interesse…” Appunto. Il legittimo interesse dà adito a ricorrere al giudice amministrativo, chiamato a tutelare gli interessi legittimi. Il giudice civile è chiamato a tutelare i diritti soggettivi, e quelle dell’avv.Monello in questo caso – a mio parere – era assente. Al massimo avrebbe potuto adire il giudice penale – sempre che io non mi sbagli – proprio perché ciò che riguarda la politica, le elezioni, i doveri degli eletti, ecc., fa parte del diritto pubblico. Come fa parte del diritto pubblico il diritto penale.
    In ogni caso sono convinto che, la prima volta che Grillo chiederà al giudice di ingiungere a qualcuno di pagargli quei centocinquantamila euro, sarà gentilmente invitato ad andare a passeggio. Dopo avere pagato le spese legali al convenuto.:

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