L’IMMUNITA’ PARLAMENTARE


Oggi lo si dimentica, ma il parlamentare non è una persona importante. In un mondo come la Francia del 1789 un deputato del Terzo Stato era spesso un provinciale, un piccolo avvocato che arrivava a Parigi con in tasca le rivendicazioni dei suoi elettori e non disponeva di nessun potere. Se la stessa assemblea di cui veniva a far parte non l’avesse risolutamente protetto, il primo nobile o potente che si fosse sentito infastidito da questo insignificante plebeo avrebbe certo trovato un giudice disposto a gettarlo in galera con una scusa. Quella Francia veniva da un tempo in cui c’erano tre generi di giustizia:  quella dei religiosi, quella dei nobili, quella dei poveracci. È questa l’origine dei giudici popolari: si sottrasse ai magistrati – spesso nobili di nascita – il potere di giudicare i roturiers, i non-nobili. E ancora oggi noi abbiamo le giurie.

Per salvaguardare la Divisione dei Poteri tuttavia non basta, finché dura la sua carica, sottrarre il parlamentare al potere dell’esecutivo o del giudiziario: lo si deve sottrarre anche alla semplice minaccia di un intervento a suo carico. Per questo la Costituzione del 1948 vietava non solo di arrestare il parlamentare senza l’autorizzazione dello stesso Parlamento ma anche soltanto di procedere contro di lui. La norma ha una sua giustificazione. Se fosse stato permesso, senza il consenso della stessa Camera cui apparteneva, condurre l’istruttoria per un grave reato a carico di un importante uomo politico, costui, pure nel caso fosse stato innocente, ne avrebbe ricavato un danno irreparabile. Ecco perché l’art.68 della Costituzione Italiana prevedeva quanto segue:

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile[1].

Va accuratamente notato questo particolare: non si trattava di evitare l’arresto dei parlamentari ma di vietare addirittura che si formulasse l’accusa. Era vietato “sottoporli a procedimento penale”. E la norma si comprende: senza la guarentigia di questo articolo, nel momento in cui un deputato si fosse fatto promotore di una legge che non piaceva a un magistrato o all’amico di un magistrato, lo si sarebbe potuto accusare di un grave reato e intanto rovinarne l’immagine e la credibilità, per poi magari assolverlo. Ma nel frattempo, cancellando politicamente quel leader, si era riusciti ad evitare che la sua proposta di legge arrivasse a buon fine. Oggi invece, con la sciocca e improvvida modifica adottata durante la bufera di Mani Pulite, nessuno vieta ad un giudice qualunque di incriminare il Presidente del Senato per pedofilia, mafia o per spionaggio. D’accordo, non potrebbe spiccare mandato di cattura, ma quale autorità avrebbe, in quel momento, l’accusato? Potrebbe ancora presiedere il Senato?

L’immunità parlamentare non è a favore dei parlamentari ma a favore del Parlamento. L’attuale ostilità al vecchio art.68 nasce dal pregiudizio infantile per cui, se un magistrato accusa qualcuno, lo fa perché l’accusato è colpevole: mentre al contrario da un lato l’accusato può essere innocente e dall’altro il magistrato può non essere in buona fede. O può essere accecato dalla passione politica.

Basta un’ipotesi per distruggere le tendenze giustizialiste: “Immaginate che il Primo Ministro – qualunque primo ministro – sia accusato da un pentito di mafia di avere commissionato un omicidio. Immaginate pure che questo Primo Ministro sia del tutto innocente, ma un giudice proceda contro di lui: non ne nascerebbe comunque una crisi istituzionale? Ed è giusto che una grande democrazia dipenda, per il suo corretto funzionamento, dall’opinione di un delinquente di Favara o di Corleone?”

Questo ragionamento naturalmente non convincerà nessun uomo di sinistra perché la risposta è: “Berlusconi è colpevole e dovrebbe andare in galera”. E che cosa lo dimostra? La sua personale opinione. Tanto intelligente e tanto giustificata quanto quella di un cane che abbaia contro il postino.

Gianni Pardo, giannipardo@libero.it

15 ottobre 2009

 


[1] Art. 68 attuale

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
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L’IMMUNITA’ PARLAMENTAREultima modifica: 2009-10-15T10:11:00+02:00da gianni.pardo
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