GIULIO MILLS, DAVID ANDREOTTI

Benché il problema sia stucchevole, sia per la sua chiarezza, sia per le innumerevoli volte in cui è stato discusso, per la prescrizione riguardante David Mills è ricominciato il carosello di parole della sinistra. Essa vorrebbe dimostrare l’indimostrabile e cioè che:
La prescrizione corrisponde alla 1) affermazione della colpevolezza dell’imputato con la 2) esclusione della condanna.
In realtà essa corrisponde alla 1) affermazione della non-evidenza dell’innocenza dell’imputato con 2) estinzione dell’eventuale reato per il passaggio del tempo.
Al riguardo basta leggere l’art.129 comma 2 del codice di procedura penale, il quale statuisce: “Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”, invece di applicare la prescrizione. Se invece applica la prescrizione se ne deduce che “dagli atti NON risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso”.
Infatti nella sua requisitoria il Procuratore Generale presso la Cassazione Gianfranco Cioni ha richiesto l’applicazione della prescrizione e non l’assoluzione con formula piena perché «Non vi sono i presupposti per il proscioglimento nel merito di Mills». “Nel merito”, per chi non è abituato al linguaggio dei giuristi, significa “nel caso specifico, considerando i fatti che ci sono noti”. Il procuratore ha dunque detto: “non posso chiedervi l’assoluzione di Mills perché non sono sicuro che sia innocente: dunque applicate la prescrizione”. Viceversa non avrebbe potuto dire “sono sicuro della colpevolezza di Mills ma voi proscioglietelo per la prescrizione” perché l’art.129 non prevede la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato cui è applicata la prescrizione. Lo prevede solo un fantastico articolo del diritto processuale penale inventato dai vari giornalisti di sinistra, con alla testa D’Avanzo e Travaglio.
Al riguardo tutto è stato più ampiamente spiegato a proposito del processo a Giulio Andreotti (1) e chi vuole può trovare in quella sede più ampie argomentazioni giuridiche.
Qui si possono solo aggiungere alcuni corollari.
Quando si giunge alla prescrizione, prima di cercare l’eventuale colpa dell’imputato, bisogna constatare una non eventuale ma concreta ed evidente colpa dei giudici. La legge ha previsto la prescrizione affinché un cittadino non sia tenuto nell’ansia di una condanna, e di una grave lesione di immagine, per anni ed anni: dunque concede un ampio margine agli inquirenti e ai giudicanti, ma poi pone un termine ultimo. Se la magistratura non riesce ad arrivare ad una sentenza neanche approfittando di questo ampio margine, è essa la prima colpevole, non l’imputato.
Nel caso Mills la scorrettezza dei giudici – oggi sanzionata nientemeno che dalle Sezioni Unite della Cassazione, cioè con sentenza cui dovranno in futuro attenersi tutti i giudici in casi analoghi – è stata solare. Essi hanno voluto reputare – per spostare in avanti il momento della commissione del fatto, in modo che non si avesse la prescrizione – che il reato attribuito al Mills sarebbe stato commesso quando egli avrebbe cominciato ad utilizzare la somma che è stato asserito avrebbe ricevuto, e non quando Mills ha avuto la disponibilità del denaro o quando si è avuto l’eventuale accordo corruttivo. Sarebbe come se  Tizio pagasse Caio, assessore comunale, per scavalcare gli altri in un appalto comunale, un anno dopo Caio cominciasse a spendere il denaro ricevuto per la corruzione e i magistrati dicessero che il termine per la prescrizione decorre da questo secondo momento. Un assurdo tale che il lettore normale, leggendo, si chiede se ha capito bene. E tuttavia su questa base si è avuto un processo Mills che è durato per anni, che è arrivato in Corte d’Appello ed ora in Cassazione.
E non è l’unica stranezza di questo processo. I magistrati di Milano hanno inventato un’ulteriore fattispecie giuridica, la “corruzione susseguente”. Nell’esempio di prima: Caio fa attribuire un determinato appalto a Tizio, che non vi ha diritto, e in seguito Tizio gli fa un regalo. Ora i casi sono due: o Tizio gli ha promesso il regalo, e si ha l’accordo corruttivo, momento da cui decorre la prescrizione; oppure Tizio non ha promesso niente a Caio e allora non si è avuta la corruzione. Ma questi semplici ragionamenti erano troppo difficili da capire, a Milano.
Gianni Pardo, giannipardo@libero.it
26 febbraio 2010
(1) http://pardonuovo.myblog.it/archive/2010/01/10/andreotti-mafioso-o-no.html

P.S. Il risarcimento che è stato imposto a Mills di versare somiglia moltissimo all’affermazione di colpevolezza di Andreotti per il tempo su cui operava la prescrizione: un contentino ai giudici dei precedenti gradi di giudizio, per non squalificarli clamorosamente.

Tuttavia sarebbe bello poter sperare che i giudici successivi non stravolgano la legge per salvare la faccia ai colleghi. Infatti, come si può essere obbligati a versare un risarcimento per un reato che lo stesso giudice non può affermare nel dispositivo? Se sbaglio, sono pronto a riconoscerlo.

GIULIO MILLS, DAVID ANDREOTTIultima modifica: 2010-02-26T09:36:00+01:00da gianni.pardo
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30 pensieri su “GIULIO MILLS, DAVID ANDREOTTI

  1. Va sottolineato che i tempi di prescrizione per il reato in oggetto erano stati accorciati dal governo con una legge. I magistrati (forse a torto, forse a ragione) hanno cercato delle scappatoie per non vedere vanificato il loro lavoro da una riduzione dei tempi di prescrizione.
    Prof. mi può spiegare perchè mills deve “risarcire” la presidenza del consiglio con 250000 euro se è innocente? (è una domanda sincera)

  2. Caro joepugna,
    ho scritto il mio P.S. prima di leggere il suo commento.
    Le segnalo comunque che il governo non può “accorciare i tempi di prescrizione con una legge”. Le leggi le fa il Parlamento. E comunque non ho seguito quella vicenda. Credo si tratti della legge detta ex-Cirielli, che conosco male. In ogni caso, le leggi valgono erga omnes.

  3. So che è il parlamento che fa le leggi, ma in questo caso (non l’unico) il disegno viene direttamente dai consulenti legali di b. Poi è chiaro che con la maggioranza che aveva e che ha, il governo (ciè b.) non ha troppe difficoltà a fare approvare il testo definitivo.

    Quando scrivo i commenti, a volte, dimentico di essere ospite di un giurista, chiedo venia :-).

  4. Il suo ragionamento però somiglia a quelli dell’estrema sinistra ai tempi di De Gaulle: dal momento che il Generale era ascoltatissimo, anche se una legge era votata dal Parlamento, si diceva che l’aveva voluta e fatta De Gaulle, il dittatore.
    Un fenomeno che si è già avuto in Grecia, con Pericle.
    L’autorevolezza non è dittatura. Chi segue il capo può non essere una pecora, può essere qualcuno che ha fiducia in lui. È così da sempre. La dittatura si ha quando il governo non può essere rovesciato dal voto popolare. E mentre Pericle non fu Presidente del Consiglio, per esprimerci in termini moderni, De Gaulle si ritirò a vita privata senza che neanche la Costituzione glielo imponesse e Berlusconi è stato mandato a casa già due volte.
    Ma è un dittatore, lo stesso. Le leggi le fa lui, su consiglio dei suoi avvocati. Perché così dice “Repubblica”. Amen.
    Che noia.

  5. Il fatto che con la maggioranza in Parlamento si ha il potere di legiferare, purchè non in contraddizione con i principi costituzionali, difficilmente qualcuno glielo obietterà. Fa specie però che lei non si chieda come mai gli avvocati di Berlusconi si siano presi la briga di accorciare i tempi di prescrizione proprio per questo reato. Già che si trova poi si chieda pure come mai Berlusconi stesso e i suoi avvocati, pervicacemente, ostinatamente, direi ossessivamente, abbiano fatto e stiano facendo di tutto per trovare qualche via adita a mandare a mare questo processo, scansando come la peste l’idea di avere una sentenza. La Cassazione ha stabilito che i magistrati hanno sbagliato l’interpretazione giuridica rispetto alla decorrenza cronologica del reato. Certo però se la sentenza non c’è ne va riconosciuto il pieno ed indiscutibile merito(?) ai governi Berlusconi piuttosto che ai magistrati. Questo particolare le è sfuggito? Oppure lo reputa normale se non addirittura pregevole da parte del governo? Per me è sempre un piacere passare per questo blog, l’unica nota negativa è che purtroppo oramai ho perso il gusto della sorpresa. Di fronte a una concezione della realtà così parziale ormai non mi sorprendo più. Rimane, tuttavia, lo spasso.

  6. Gli avvocati di Berlusconi ecc. Ho scritto non so quante volte che la magistratura ha attaccato Berlusconi a testa basse e infinite volte, fino a perdere credibilità, e questi si è difeso con tutti i mezzi a sua disposizione, anche discutibili. L’errore sta nel manico: non doveva succedere né l’una, cosa, né l’altra. Si chiama scontro istituzionale. A questo serviva l’art.68 della Costituzione. Una volta che si sgarra da un lato è fatale che si sgarri dall’altro, e per me il più colpevole è chi ha cominciato. Montesquieu ha previsto tutto questo secoli fa.
    Se la sentenza non c’è, come dice lei, è perché la giustizia italiana non funziona. Se undici anni non bastano, per arrivare ad una sentenza, vuole che la colpa sia dell’imputato?
    In secondo luogo, che gliene pare della “corruzione successiva”? Questo particolare le è sfuggito, per usare una sua espressione? E le sembra l’invenzione di giudici sereni?
    Lei dice che io sono parziale: ma obietti in diritto alle mie tesi, è questo che mi piacerebbe di più.

  7. Colgo l’occasione per ricordarle che tra i compiti della Cassazione non vi è quello di riesaminare le prove, ma quello di sentenziare sulla validità giuridica di ciò che è avvenuto nei due gradi di giudizio. Il giudice esprimendosi in quel modo ha voluto intendere di non aver ravvisato alcuna irregolarità nei due precedenti gradi di giudizio oltre alla datazione del reato. Non è una cosa di poco conto, avendo ciò comportato l’assoluzione di Mills. Ad ogni modo, in uno Stato di diritto, è legittimo chiedersi perchè. Per questo nel nostro ordinamento sono previste le motivazioni della sentenza, altrimenti si sarebbe scelto di limitare i processi ad “assolto”, “condannato” e arrivederci. Qua tutti declamano la sua “pregnanza” in tema di diritto, ebbene da un giurista come lei mi aspetto che certe cose vengano considerate.

  8. Non ho mai pensato o detto che b. è un dittatore.
    Io osservo i fatti e traggo le MIE conclusioni
    Il fatto indiscutibile è che il parlamento ha approvato una legge (esattamente la ex Cirielli) che riduce i termini di prescrizione del reato di corruzione in atti giudiziari.
    Considerato il contesto, e cioè la situazione giudiziaria di b.,sono portato a pensar male (si fa peccato ma spesso ci si prende).
    Lo stesso si potrebbe dire per altre leggi approvate o in discussione ( vedi i lodi vari, legittimo impedimento, processo breve).
    Sono tutti slanci spontanei del Parlamento?
    Voglio giudicare b. come uomo di stato (anche se una volta bisognava fare la trafila nei partiti, attaccando manifesti prima, e stringendo mani poi, prima di diventare qualcuno) e non per il resto: non capisco perchè bisogna bloccare il parlamento con leggi inutili o non urgenti invece di riformare questo paese allo sbando.

  9. Rispondo a raffaele. La Cassazione non ha l’obbligo di riesaminare la prove ma ha l’obbligo di riesaminarne la logica giuridica, e dunque in totale riesamina la logica dell’intera sentenza. La logica nasce dal confronto fra i principi generali (giuridici e di buon senso) e le argomentazioni usate dall’estensore della sentenza esaminata. Glielo dico per esperienza, la distinzione fra fatto e diritto, anche in Cassazione, è più labile e fittizia di quel che si potrebbe credere.
    In secondo luogo è falso che la Cassazione “esprimendosi in quel modo ha voluto intendere di non aver ravvisato alcuna irregolarità nei due precedenti gradi di giudizio oltre alla datazione del reato”. Infatti il problema della prescrizione preclude ogni esame della fattispecie. In particolare la Corte sarebbe stata in grave imbarazzo se avesse dovuto legittimare il concetto di “corruzione successiva”. Mi chiedo addirittura se non sia per questo che hanno avuto il coraggio di prosciogliere Mills.
    Non che confermare o negare qualcosa, la sentenza che stabilisce la prescrizione si limita a dichiarare che il processo è inutile e impossibile, esattamente come nel caso della morte dell’imputato. O si vorrebbe che andasse a vedere se, essendo ancora vivo, lo si sarebbe assolto o condannato? È una pregiudiziale, appunto.
    Le motivazioni della sentenza servono nei primi gradi di giudizio per dar modo, all’imputato, di vedere in base a quali elementi sia stato condannato e a quali elementi potrebbe appigliarsi per proporre gravame. In Cassazione la motivazione serve sia perché i giudici devono rendere conto delle loro decisioni, sia soprattutto perché la giurisprudenza della Cassazione ha anche la funzione di orientare la giurisprudenza. In particolare quella della Sezioni Unite. Dunque l’ipotesi di limitare la sentenza al dispositivo (“assolto”, “condannato”) è assurda.
    Per joepugna. Ho implicitamente risposto prima. Tutto nasce dall’azione politica della magistratura (inclusa la Corte Costituzionale) cui l’esecutivo e il legislativo alla fine hanno deciso di rispondere anche scompostamente. Come nota lei.
    Quanto alla possibilità di “riformare questo Paese”, non creda che sia facile. Forse è impossibile.

  10. Tolga pure quell’ “in particolare”. La funzione di orientare la giurisprudenza è esclusivamente prerogrativa delle Sezioni Unite e non è propria delle sentenze della Corte di Cassazione in se stessa. Le sentenze della Corte di Cassazione, quale ultimo grado di giudizio, non hanno questa facoltà. Per il resto il compitino l’ha svolto in modo sufficiente. Ora però, essendosi ricordato dell’irrinunciabilità delle motivazioni della sentenza, può andare a rivedersi le motivazioni della sentenza Andreotti e, con un altro piccolo sforzo, può capire che in quella sentenza (appositamente motivata) la prescrizione non equivale ad un’assenza di reato. Riguardo al caso Mills l’ unico errore blu che ha confermato anche nell’ultimo commento è l’attribuzione del “falso” alla mia affermazione. Il giudice della Corte di Cassazione quando afferma che “non vi sono presupposti per il proscioglimento nel merito di Mills” (l’ha citato lei stesso) nega recisamente ulteriori contestazioni e, di conseguenza irregolarità, riguardo ai due precedenti gradi di giudizio. In risposta al suo precedente commento, che ho letto ora, le ricordo che nel nostro ordinamento, da Costituzione, esiste l’obbligatorietà dell’azione penale da parte dei magistrati. Quindi nel caso in cui essi ravvisino una condotta penalmente rilevante da parte di Berlusconi sono obbligati a perseguirla. Il resto che scrive lei, ripetendo il cavallo di battaglia “minzoliniano” sullo scontro di poteri e il vulnus dell’articolo 68, è fuffa. A meno che non si faccia una legge che vieta ai magistrati di perseguire penalmente Berlusconi e si chiuda la vicenda una volta per tutte. Lei, da quello che scrive ne sarebbe coerentemente contento. Gli avvocati di Berlusconi, per ovvie ragioni, no
    Spero di essere stato esauriente, mi scuso per la prolissità ma era douvuta.
    Cordiali saluti

  11. Umilmente m’inserisco nella discussione per riportare alcuni stralci della sentenza definitiva emessa dalla Cassazione sul caso Andreotti. Credo sia superfluo qualsiasi mio commento ad integrazione. La Cassazione ha parlato in modo molto chiaro. Altro che se non si è espressa…

    “In definitiva, la Corte ritiene che sia ravvisabile il reato di
    partecipazione alla associazione per delinquere nella condotta di un
    eminentissimo personaggio politico nazionale, di spiccatissima influenza
    nella politica generale del Paese ed estraneo all’ambiente siciliano”.

    E poi ancora: “Alla stregua dell’esposto convincimento, si deve concludere che ricorrono le condizioni per ribaltare, sia pure nei limiti del periodo in
    considerazione, il giudizio negativo espresso dal Tribunale in ordine alla
    sussistenza del reato e che, conseguentemente, siano nel merito fondate le
    censure dei PM appellanti.
    Non resta, allora, che confermare, anche sotto il profilo considerato, il
    gia’ precisato orientamento ed emettere, pertanto, la statuizione di non
    luogo a procedere per essere il reato concretamente ravvisabile a carico
    del sen. Andreotti estinto per prescrizione.”

  12. Caro raffaele,
    cominciamo con una nota di stile: non provi più a scrivermi che “il compitino l’ho svolto in modo sufficiente”. Sono passati troppi anni da quando ero uno scolaro. E se dovessimo passare alle rudezze le direi che lei si sbaglia pesantemente quando scrive “La funzione di orientare la giurisprudenza è esclusivamente prerogrativa delle Sezioni Unite e non è propria delle sentenze della Corte di Cassazione in se stessa. Le sentenze della Corte di Cassazione, quale ultimo grado di giudizio, non hanno questa facoltà”. Può accertarsene da sé, magari parlando con un qualunque avvocato. L’unica differenza è nell’autorevolezza della statuizione, che nel caso delle Sezioni Uniti diviene quasi prescrittiva.
    Il resto è politica.

  13. Ha l’aria di una minaccia. Chiedo umilmente scusa, non la facevo così permaloso. Non so se siamo o meno passati alle rudezze, spero di no perchè sono un tipo pacifico. Ribadisco che la funzione giurisprudenziale è tipica della Cassazione riunita in Sezioni Unite. Non ho scritto che le sentenze della Cassazione quando non è riunita in Sezioni Unite valgono niente, ho scritto che non le è propria la funzione giurisprudenziale. Spero la mia probabile futura visita al suo blog non la offenda come questa. Rinnovo i saluti

  14. Caro Raffaele, non sono permaloso. Una simile affermazione stupirebbe chiunque mi conosce personalmente. Lei mi concederò però che una gaffe si può commettere anche involontariamente. Che dico, una gaffe, se è tale, è sempre involontaria.
    Dal tono della sua ultima risposta mi convinco che proprio di questo si tratta e ne sono molto lieto.
    Quanto alla differente importanza delle sentenze di Cassazione (che tuttavia hanno tutte un valore per la giurisprudenza, diversamente non esisterebbero i massimari) vedo che siamo d’accordo.
    Per retrologos: le ho risposto sull’altro blog. Qui ripeto sinteticamente che una sentenza che dichiara la prescrizione – se non vuole essere un monstrum giuridico – non può né affermare l’innocenza dell’imputato (ché in tale caso dovrebbe applicare l’art.129 secondo comma) né affermare la colpevolezza dell’imputato, perché la legge non lo prevede – ripeto, la legge non lo prevede – e dunque non lo consente, visto che la colpevolezza si può affermare solo quando si decide nel merito. L’affermazione della colpevolezza di un cittadino non imputato sarebbe gravemente lesiva della sua onorabilità. E chi ha scritto il codice non pensava al modo di “mascariare” il senatore Andreotti.
    Se poi ciò viene fatto – ed è stato fatto a proposito di Andreotti e ora di Mills, con quell’imposizione di un risarcimento – è segno che la magistratura superiore, anche quando i colleghi dei gradi precedenti hanno palesemente torto, tenta ancora di difenderli, offrendo loro qualcosa cui possano appigliarsi i giornali di sinistra per difenderli anche loro.
    Aggiungo un’ultima nota, anche se l’argomento comincia a stancarmi (non sono permaloso, ma poco paziente sì).
    Chiedo a tutti: se la Cassazione non avesse dichiarato la prescrizione, è assurdo ritenere che avrebbe assolto Mills nel merito? No. E se non è assurdo che l’assolvesse, non è neppure certo che l’avrebbe condannato. Amen. Dunque non lo si può dichiarare colpevole a priori.
    Fra l’altro chiedo ancora a tutti di spiegarmi la “corruzione successiva”.

  15. Sono costretto ad abusare della sua “poca” pazienza, ma ahimè, mi preme il dovere di chiarire meglio a chi legge la vicenda Andreotti. Come ho già spiegato sopra la Corte di Cassazione sentenzia sulla legittimità, sulla coerenza giuridica e sulla validità giuridica e formale di ciò che è stato stabilito nei due precedenti gradi di giudizio. La Corte d’Appello aveva assolto Andreotti. La Corte di Cassazione ha fatto ciò che è in suo dovere e il suo potere gli impone di fare. Non ha confermato l’assoluzione fino al 1980. Se avesse ritenuto corretto ciò che era stato deciso in Corte d’Appello l’avrebbe confermato. Ritenendo che la Corte d’Appello si fosse sbagliata nel ritenere Andreotti innocente, l’ha detto chiaramente. Nelle motivazioni ha specificato che, al contrario di quanto era stato stabilito dalla Corte d’Appello, il reato era stato commesso. Ma era prescritto. Malgrado Minzolini, il non luogo a procedere è cosa ben diversa dall’assoluzione. La Cassazione rigettando la sentenza della Corte d’ Appello non poteva che essere chiara nelle motivazioni così com’è stata. Altrimenti che razza di Corte di Cassazione sarebbe stata? I fatti mi paiono alquanto chiari, poi c’è sempre la libertà di voler capire le cose in modo diverso. Per carità. La libertà è sacra.

  16. Un giudice non può affermare la colpevolezza dell’imputato in un processo estinto per prescrizione. Se lo fa, commette un illecito deontologico.
    Non per questo andrà all’inferno, ma è anche vero che la sua dichiarazione vale quanto quella di un venditore di fichi d’india, dal momento che non può giudicare dei fatti, per la preclusione costituita dalla prescrizione. L’unica cosa che gli è consentita è assolvere nel merito. Se non si sente di farlo, applichi la prescrizione (che non conduce all’assoluzione, è vero, ma al proscioglimento sì).
    Si ricordi che non ha il dovere di motivare la non assoluzione nel merito: la legge dice che assolve “se risulta evidente”. Se non risulta evidente, non ha nulla da dimostrare. La prescrizione si applica ope legis.
    Ma, come le dicevo nell’altro blog, questo argomento mi ha stancato. Parliamo d’altro, vuole?

  17. Ci sto. Ora, al di là di alcune mie celie e intemperanze, devo ammettere che è sempre un piacere discutere con lei. Mi permetta solo di correggere un mio errore, altrimenti volendo fare un servizio a chi legge avrei fatto piuttosto un disservizio. La mia ricostruzione precedente era errata. Già la Corte d’Appello aveva rigettato la sentenza di primo grado assolutoria nei confronti di Andreotti. La Corte di Cassazione ha confermato la Corte d’Appello. Era uno dei due casi possibili che avevo previsto sopra. Quindi, per me legittimamente. Per lei no, ma questo oramai credo si sia capito. Ora m’interessava solo accogliere il suo invito e correggere la “disinformazione” di cui mi ero macchiato sopra.
    Un rispettoso saluto

  18. Il consigliere Luigi Bitto mi invia questa mail, che riporto per completezza di informazione.
    Gentile Pardo,
    il comportamento di Mills, che avrebbe reso in giudizio una dichiarazione falsa, avrebbe recato un danno al funzionamento della Giustizia in Italia, per il quale la Presidenza del Consiglio (entità astratta, che prescinde dal concreto titolare dell’incarico; bizantinismi, che si vedono soltanto in Italia) mediante l’Avvocatura dello Stato ha domandato un risarcimento pecuniario. La cassazione ha ritenuto il reato non punibile perché prescritto, ma comunque il fatto realmente accaduto e produttivo di responsabilità come illecito civile. E’ lo stesso comportamento cerchiobottista, già segnalato nella sentenza Andreotti, ma, in questo caso, molto più raffinato. Come diceva Lutero: iuristen, bösen Christen.
    Cordiali saluti Luigi Bitto
    Aggiungo questo commento. Seguendo il ragionamento del Consigliere Bitto, credo che la Cassazione dovrà motivare riguardo alla sussistenza del fatto, se pure non punibile. Infatti starebbe decidendo la causa civile incardinata con la costituzione di parte civile. E questo lo vedremo quando sarà pubblicata la motivazione, appunto. Diversamente avremmo una condanna ad un risarcimento senza motivazione.
    Juristen, böse Christen significa: Giuristi, cattivi cristiani.

  19. Premettendo di non essere un esperto,vorrei esprimere il mio parere sulla sua critica alla tempistica della corruzione: l’art.318 recita “il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se’ o per un terzo, in denaro od altra utilita’, una retribuzione che non gli e’ dovuta,o ne accetta la promessa, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
    Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui gia’ compiuto, la pena e’ della reclusione fino ad un anno”.Questa seconda parte mi pare che sia quella che prevede il caso di corruzione “susseguente”,come lei la definisce.Mills ha ricevuto la retibruzione ad atto di ufficio (testimonianza) già concluso.La corruzione avviene quando il corrotto accetta il danaro.Da qui il dubbio tra il momento in cui il danaro è stato messo a disposizione e il momento in cui il denaro diventa spendibile come data in cui l’imputato accetta una retribuzione non dovuta per un atto di ufficio compiuto,e quindi la di decorrenza della prescrizione.
    saluti

  20. Vincendo la noia per questo argomento, leggo con interesse il suo commento e l’art.318, che non ero andato a rileggere.
    1. La “corruzione susseguente”, continuiamo a chiamarla così, (art.318 cpv) prevede una reclusione fino ad un anno, vulgo da quindici giorni a un anno di carcere. Mills ha avuto quattro anni e mezzo, non credo possa trattarsi della stessa fattispecie.
    2. Si potrebbe presumere a) un rapporto d’amicizia fra Mills e Berlusconi, b) una testimonianza favorevole di Mills e c) una donazione remunerato ria di Bernasconi per conto di Berlusconi. Ma questo non è possibile: primo, Mills era testimone dell’accusa e non della difesa (di Berlusconi), secondo, la difesa di Berlusconi ha fatto di tutto per non farlo ammettere nel processo. Questo rapporto d’amicizia non risulta dagli atti. Inoltre Berlusconi aveva fatto causa a Mills per farsi restituire dei miliardi di lire. Veramente, questa amicizia non si vede su che cosa sarebbe fondata.
    3. Il denaro è stato spendibile subito non appena si è avuto l’accreditamento, se poi Mills non lo ha speso, sono affari suoi. Nello stesso modo, se io prendo a pigione una casa e vado ad abitarci sei mesi dopo, non per questo non devo pagare la pigione da subito. In diritto si acquista la possibilità di fare qualcosa (per esempio spendere del denaro) non il dovere, il diritto di abitare una casa, non il dovere di abitarla.
    4. Infine, che la tesi per cui la prescrizione decorrerebbe da questo secondo momento è stata dichiarata insostenibile dalla Cassazione a Sezioni Unite. Dovrebbe bastare.
    5. Strano il fatto che nessuno parli mai del fatto che Mills ha perso una vertenza contro il fisco, in Inghilterra, per questa stessa somma. Lui aveva cercato di sostenere che si trattava di una liberalità (di Bernasconi) per non pagare imposte, il fisco non gli ha creduto, ha affermato che si trattava dell’onorario per una prestazione professionale e a questo titolo l’ha tassato. Il fisco inglese aveva tutto questo interesse ad andare contro Mills e a favore di Berlusconi?

  21. Ringrazio per la risposta.
    1)L’unica differenza tra corruzione in atti di ufficio e corruzione giudiziaria sta nel tipo di atto d’ufficio,ed infatti l’art.319ter fa esplicito riferimento all’art.318.Ovviamente cambia il tipo di condanna.
    2)Queste sue affermazioni si basano su opinioni personali;il fatto che Mills fosse testimone dell’accusa vuol dire che è stato proposto dall’accusa,non che si sia presentato spontaneamente.Il fatto che la difesa si sia opposta,evidenzia la paura che evidentemente avevano i difensori:anche un testimone “amico” può essere messo in difficoltà durante la doposizione.Che la testimonianza sia favorevole e in che modo lo dice Mills stesso nella sua lettera;non mente,ma omette.Che la condanna susseguente condanna in primo grado si basi sulle sue dichiarazioni,è una delle tante bugie di berlusconi(che tra l’altro continua a sostenere di non aver mai conosciuto Mills,mentre mills sostiene si,di non essere confidente,ma comunque di aver parlato diverse volte con lui e di averlo visto di persona una volta):l’impianto accusatorio era solido,tanto che il fratello di Berlusconi cercò di prendersi lui le colpe.L’amicizia non serve nella corruzione.Sono valutazioni di convenienza.
    3)Anche questa è interpretazione:i soldi non sono immediatamente spendibili,perchè si deve cercare di far perdere le traccie.Il giro che fanno è piuttosto complesso.E comunque,sul 4)Siamo d’accordo,il pg e la cassazione danno torto hai giudici di primo e secondo grado e spostano la decorrenza di 3-4 mesi prima.Prendiamone atto,ma di sicuro non c’è scritto da nessuna parte che la prescrizione debba decorrere dal momento della testimonianza reticente (giusto per chiarire che chi parla di complotto e di processo che non s’aveva neanche da cominciare,dicono sciocchezze, visto che la nuova decorrenza della prescrizione è giusta appena appena per salvare mills in cassazione…).
    5)Mills ha dovuto pagare per non aver dichiarato le transazioni descritte nella sua famosa lettera.Come lui stesso dice,ebbe notizia che le tax authority avevano stabilito che avrebbe dovuto pagare comunque. Può trovare queste informazioni in questo bell’articolo del times: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article735172.ece

  22. Siamo alle finezze. La ringrazio del suo commento, ma dell’argomento abbiamo già parlato troppo.
    Il vero punto dolente è che in Italia non crediamo più, nessuno, ad una giustizia disinteressata dei riflessi politici delle indagini e dei giudizi.

  23. Già. Temo sia successo da quando ha cominciato a scrivere il Gianni Pardo che si firma sopra di lei da esperto giurista

  24. arnoldo, il sarcasmo è merce scadente, nelle polemiche. Dica piuttosto dove mi sono firmato da esperto giurista e mi dica se lo è lei.
    E se non lo è non giudichi gli altri.

  25. Come era ovvio, ma non per tutti evidentemente, non mi riferivo al prof. Pardo che da sempre scrive di gustizia da persona competente (e quando non sa lo ammette sempre), ma ai tanti esperti improvvisati che qui ci tediano con le loro strampalate analisi.

  26. Ma lei chi è Matteo o Enrico?
    Riguardo al commento dell’autore devo dire che il sarcasmo nasce spontaneo quando si legge che giudici della Corte di Cassazione o della Corte di Appello avrebbero fatto sentenze che sono in contrasto col nostro ordinamento giuridico. Chi se non un finissimo giurista potrebbe mai ergersi a giudice supremo non solo al di sopra della Corte d’Appello ma addiirittura della Corte di Cassazione? Parrebbe di trovarsi di fronte al quarto grado di giudizio, dinanzi ai sapienti articoli di Gianni Pardo. Va bene discutere le sentenze ma voler insegnare il diritto ai giudici della Corte Costituzionale ai miei gusti risulta un pò troppo pretenzioso.

  27. Lei dunque reputa che in dottrina non si possa criticare una sentenza della Cassazione. Ne prendano nota, gli studenti di legge.
    In secondo luogo, invece di difendere la Cassazione in quanto tale, ribalti le mie critiche con argomentazioni.
    Infine il sospetto della componente politica in senso lato, in tutti i processi di grande risonanza (ci metterei perfino quello contro Amanda Knox), non è del tutto ingiustificato. Per esempio, nel caso della sentenza d’Appello riguardante Andreotti, quel sospetto è stato quasi una certezza, se lei ha letto il mio articolo al riguardo. Il titolo è “Andreotti mafioso o no” e penso lo troverà anche in questo blog.
    Il resto è fuffa.

  28. Fuffa! Aggiudicato.
    Peccato che il fatto che le sentenze siano criticabili l’avevo già scritto io, bello chiaro e tondo. Cosa diversa è quello che fa lei. Lei sostiene che le sentenze della Corte di Cassazione siano illegittime. Lei ha scritto che la Corte d’Appello e la Corte di Cassazione hanno fatto cose che non “potevano fare”. Una cosa è dire se una sentenza è sbagliata o giusta, un’altra è sostenere che una sentenza è illegittima. Che la Cassazione o la Corte d’Appello abbiano scritto in una sentenza cose che non erano nel loro potere perchè non previste dal diritto. Sembra una differenza sottile ma non lo è. Anzi. E’ molto molto spessa. In qualsiasi modo la pensi pure Matteo, Enrico o chi per lui

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