NORIMBERGA IN PUGLIA

La prima reazione è stata quella di guardare il telefonino. La seconda quella di guardare il termometro. Il telefonino dice che oggi è il dieci agosto. Il termometro, con i suoi trentadue gradi, conferma la stagione. Dunque non siamo in aprile. Eppure ecco il titolo che mi ha fatto dubitare: “Sotto inchiesta i responsabili di Standard & Poor’s e Moody’s – La Procura di Trani: Così le agenzie di rating hanno manipolato il mercato – Già sentiti Prodi, Draghi e Tremonti”.
È dunque vero: i magistrati pugliesi hanno messo sotto inchiesta i massimi dipendenti americani di quelle istituzioni per avere fatto affermazioni sbagliate, per avere turbato i mercati, per aggiotaggio e forse per altro ancora. E l’iniziativa è talmente seria che non si è esitato non solo a iscrivere quegli importanti funzionari e i loro dipendenti italiani nel registro degli indagati ma anche a convocare e sentire come testimoni personaggi del calibro di Prodi, Draghi e Tremonti.
Non c’è da fare dell’ironia sulla validità dell’iniziativa. La magistratura italiana è competente a giudicare il reato commesso da chiunque (italiano o straniero) sul suolo nazionale. Se l’imputato lo ha commesso all’estero, lo stesso “Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando … si è ivi verificato l’evento” (art.6 C.p.). E nel nostro caso l’evento – turbativa dei mercati borsistici – si è certamente verificato anche in Italia. Dunque giustamente la magistratura è competente a giudicare i dirigenti americani di quelle agenzie di rating e i loro rappresentanti locali.
Il principio si deve naturalmente allargare ad altri fenomeni giuridici. Se è lecito perseguire i reati borsistici commessi all’estero, a fortiori è doveroso perseguire i crimini contro l’umanità. Per fortuna, il Processo di Norimberga ha tolto di mezzo il principale argomento usato dai difensori degli imputati nazisti: nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali, dicevano giustamente. Un principio tanto fondamentale da essere consacrato nell’art.1 del codice penale: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”. Ma oggi gli avvocati non potrebbero più sollevare l’obiezione proprio perché quel famoso processo ha stabilito un precedente: le guerre di aggressione costituiscono incontestabilmente un reato preveduto e punito.
Le conseguenze non sono di poco conto. L’Afghanistan, in quanto Stato, avrà avuto le sue colpe, certo non ha lanciato una guerra d’aggressione contro gli Stati Uniti. La sua invasione, non diversamente da quella della Polonia, rappresenta un innegabile esempio di guerra tendente ad ottenere scopi diversi dalla difesa militare. E le scuse rimangono scuse. Hitler parlava di Lebensraum, gli Stati Uniti hanno parlato di annientamento del terrorismo, e tutto questo non impedisce che, nell’uno come nell’altro caso, si sia commesso il reato preveduto a Norimberga.
Ci potrebbero essere complicazioni per l’organizzazione del relativo processo, ma sono technicalities che passano in secondo piano, dinanzi alla gravità del problema. E comunque la competenza territoriale, avendone preso l’iniziativa, sarebbe di Trani.
Non solo dunque la magistratura italiana sarebbe autorizzata a processare il Presidente e il governo degli Stati Uniti, ma dal momento che l’azione è stata autorizzata dall’Onu, non dovrebbero sfuggire alla giusta punizione il Consiglio di Sicurezza dell’Onu e i dirigenti di tutti i Paesi che hanno inviato truppe in quel lontano Paese. In primis, i governanti italiani.
E non sarebbe l’unico processo inevitabile. Andrebbero perseguiti per un secondo, autonomo reato di guerra di aggressione, gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna e l’Italia per l’azione contro la Libia. Se l’impegno ad applicare la no fly zone fosse stato inteso in senso restrittivo, cioè quello di impedire all’aviazione libica di alzarsi in volo, la commissione del reato si sarebbe potuta discutere. Ma dal momento che si è passati a estesi bombardamenti e alla distruzione di mezzi corazzati e d’altri obiettivi militari (con gli inevitabili “danni collaterali”), si è in presenza di un’evidente guerra di aggressione. Il fatto è indiscutibile e finalmente vedremo Silvio Berlusconi condannato per un reato che non potrà negare. Egli non potrà neppure appellarsi, come i criminali nazisti, alla scusa di “avere obbedito agli ordini”, dal momento che gli ordini li ha dati proprio lui.
È tempo che quest’uomo, invece di essere accusato di delitti risibili, sia punito dai magistrati di Trani per un crimine grandioso, come quelli giudicati a Norimberga.
Gianni Pardo, giannipardo@libero.it, www.DailyBlog.it
10 agosto 201

NORIMBERGA IN PUGLIAultima modifica: 2011-08-10T15:33:57+02:00da gianni.pardo
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