NAPOLI INCOMPETENTE PER TARANTINI

La notizia è su tutti i giornali: il giudice per le indagini preliminari ha deciso che per il caso Tarantini la competenza non è di Napoli ma di Roma. 

Chi non è un giurista dinanzi a problemi di questo genere tace, umilmente. Pensa che se gli interessati sono stati di parere diverso sarà stato per motivi tecnici così complessi che l’estraneo non può permettersi di dare torto o ragione a nessuno. Stavolta tuttavia anche i profani possono farsi un’opinione indipendente, senza difficoltà, sfogliando il codice.

La competenza è stabilita dal codice di procedura penale innanzi tutto tenendo conto della gravità del reato. È chiaro che non si riunirà una Corte d’Assise per giudicare dell’appropriazione indebita di una bicicletta. Saputo poi che per l’omicidio è competente la Corte d’Assise, bisogna stabilire quale. E qui entra in campo un secondo criterio, quello della competenza territoriale. Il codice, nel primo comma dell’art.8, stabilisce lapidario: “La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato”. Se Tizio che abita a Roma per ammazzare Caio che abita a Milano compra una pistola a Firenze, ma a Milano viene a sapere che Caio si è trasferito a Napoli, va a Napoli e lì l’ammazza, il giudice competente è quello di Napoli. Gli atti preparatori (l’acquisto della pistola) la residenza del colpevole o quella della vittima sono tutti criteri che non contano di fronte al fatto che l’omicidio è stato commesso a Napoli. Col termine “consumato” si intende: portato a termine, fino a completare gli elementi caratteristici costitutivi della fattispecie criminosa. Dal momento che nell’omicidio (art.575 c.p.) l’elemento caratteristico è il fatto di avere “cagionato la morte di un uomo”, e dal momento che questo fatto si è verificato a Napoli, non ci sono dubbi sulla competenza territoriale. 

Tutto dovrebbe essere chiaro.

Nel caso dell’estorsione, per sapere qual è il fatto caratteristico (Tatbestand, dicevano i giuristi tedeschi) bisogna per prima cosa leggere l’articolo 629 del codice penale: “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito…” Qui, per identificare la consumazione del fatto, piuttosto che badare alle modalità dell’azione (“mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa”), bisogna badare all’elemento conclusivo: “procura a sé o ad altri un ingiusto profitto”. Se A, che abita a Roma, minaccia B, che abita a Torino, di rivelare un segreto compromettente e gli chiede del denaro, e B cede e glielo promette, dicendo “Te lo invierò sul tuo conto di Firenze”, ma poi ci ripensa e, visto che deve incontrarlo a Perugia, gli dà il denaro direttamente in quella città, il reato si è consumato a Perugia e tutto il resto non importa. Si può dunque stabilire il principio per il quale la competenza territoriale, nel caso dell’estorsione, è quella del luogo dove la vittima ha effettuato la prestazione che costituisce l’ “ingiusto profitto”.

Nel caso Tarantini-Lavitola-Berlusconi abbiamo una presunta vittima che sta a Roma, per ragioni del suo lavoro; un colpevole che risiede a Bari e un altro che attualmente è all’estero. Ma per sapere a chi appartiene la competenza territoriale dobbiamo chiederci: dove è avvenuta la dazione, in quale luogo si è avuta l’attività che completa l’estorsione? Il momento in cui si realizza il fatto è quello in cui la vittima dà materialmente il denaro o ordina alla propria banca di pagare una certa somma. A quanto si dice è a Roma che Berlusconi ha dato disposizione di inviare quel denaro e in tale momento si sarebbe consumata l’estorsione, non quando il denaro è arrivato a destinazione o quando l’imputato ha cominciato a spenderlo. Come si vede, in questo caso la competenza non può che essere di Roma. 

Ma anche a voler stravolgere la legge, tanto per giocare con le ipotesi, ammettendo che il fatto si completi nel momento in cui il colpevole esige la somma, la competenza territoriale sarebbe di Bari. Che c’entra Napoli in tutto questo?

Se almeno i pubblici ministeri di quella città avessero detto che Berlusconi aveva dato l’ordine di pagamento mentre si trovava a Napoli, capiremmo. Ma di questo non abbiamo mai avuto notizia. Dunque non ci stupiamo affatto della decisione del giudice per le indagini preliminari: ci stupiamo di tutto ciò che l’ha preceduta. E saremmo tanto lieti di trovare una giustificazione non politica per questo assurdo giuridico.

Gianni Pardo, giannipardo@libero.it, www.DailyBlog.it

21 settembre 2011

NAPOLI INCOMPETENTE PER TARANTINIultima modifica: 2011-09-21T09:03:41+02:00da gianni.pardo
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