IL PENSIONATO OMICIDA

Il caso del pensionato che ha ucciso un ladro penetrato in casa sua fa molto discutere e molti – anche Piero Ostellino – dicono che al suo posto anche loro avrebbero sparato. Il fatto che un magistrato ora indaghi sull’anziano per eccesso colposo di legittima difesa o addirittura – come ora pare – per omicidio volontario, sembra assurdo. E tuttavia è bene ragionare a mente fredda.
Premetto che non mi sognerei mai, come fanno in tanti, di precipitarmi a dire che “ho piena fiducia nella giustizia”. Perché mentirei. E mentirei pure se dicessi che ho simpatia per i magistrati. Ma come sarei lieto che essi non condannassero mai un cittadino a cuor leggero – per esempio per quell’assurdo “concorso esterno in associazione mafiosa” che tante vittime ha fatto – nello stesso modo sarei lieto se non si condannassero i magistrati prima di esaminare spassionatamente il loro comportamento. E per prima cosa, in materia di legittima difesa, bisogna leggere l’art.52 del Codice Penale.
“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma [violazione di domicilio], sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. (1)
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 1, L 13/2/2006 n. 59”.
La proporzionalità è sicuramente necessaria. Non si può uccidere qualcuno perché ha colto un fiore nel nostro giardino. Quell’atto è certamente furto, forse è anche violazione di domicilio, ma sparargli a freddo è anche per me omicidio volontario. Né l’aggiunta del 2006 aggiunge nulla di sostanziale all’art.52, perché ribadisce che, per esercitare una letale difesa, deve essere in pericolo l’incolumità. L’unica novità è che si può intimare al ladro di posare la refurtiva e sparargli se insiste a volersela portar via (“quando non vi è desistenza”). Questa è la legge. Dunque, come sfuggire all’accusa di omicidio volontario se il ladro palesemente non è armato e non ha l’aria di voler aggredire i derubati o un suo familiare? In particolare, è concepibile che lo si uccida se, scoperto, tenta di fuggire a mani vuote? In questo caso sparargli corrisponderebbe a punirlo con la morte per essersi introdotto in casa altrui. Se è questo che si vuole, bisogna invocare il cambiamento delle norme di legge, non una diversa applicazione delle norme sulla legittima difesa.
Nel caso del pensionato che ha ucciso il ladro pluripregiudicato – sempre che le notizie giornalistiche si rivelino poi fondate – l’anziano avrebbe sparato al ladro dall’alto, mentre quello scappava per le scale. E questo è omicidio volontario. Il vecchio non difendeva né sé stesso né la moglie, e neppure i propri beni. Era esasperato per i furti subiti? Lo comprendiamo e certamente merita un’attenuante, ma omicidio volontario rimane.
Il problema dunque non riguarda la legittima difesa. Bisogna decidere se si ha il diritto di uccidere chi si introduce in casa altrui per rubare e soltanto per questo fatto. Quando si dice “soltanto per questo fatto” si intende che la pena di morte sarebbe inflitta anche se l’intruso non ha minacciato nessuno e non ha rubato niente. Ognuno ha diritto alle proprie opinioni ma, francamente, una simile norma non sembra condivisibile.
Prima di indignarci e difendere a spada tratta il pensionato che ha ucciso il giovane ladro che si è introdotto a casa sua cerchiamo almeno di essere sicuri che egli abbia veramente il diritto di fruire dell’esimente della legittima difesa, quale è formulata nell’attuale codice penale, inclusa l’aggiunta apportata nel 2006 dal governo Berlusconi. Diversamente staremmo invocando l’introduzione della norma ipotizzata nel paragrafo precedente.
Gianni Pardo, pardonuovo@myblog.it
24 ottobre 2015

IL PENSIONATO OMICIDAultima modifica: 2015-10-25T06:52:49+01:00da gianni.pardo
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