IL CANE APPESTATO DELLA CONSULTA – 2


Uno dei motivi del rigetto del “Lodo Schifani”  (LS) fu il fatto che, fra le persone che ne beneficiavano, era incluso il Presidente della stessa Corte Costituzionale. Mancava dunque – a parere della Corte – il requisito della omogeneità, dal momento che il Presidente del Senato, il Presidente della Camera e il Presidente del Consiglio dei Ministri sono autorità politiche e il Presidente della Corte Costituzionale non è un’autorità politica.

Questa notazione appare stupefacente. Mentre si è pronti ad accogliere le lezioni degli specialisti, non si comprende perché il LS avrebbe dovuto, per essere costituzionale, riguardare solo una classe di persone, in questo caso quella politica. Infatti prima del 1993 l’immunità dei parlamentari era estesa ai membri della Corte Costituzionale, certamente persone “non omogenee”. Nessuno si è accorto di questa anticostituzionalità, dal 1948 fino alla sentenza sul LS? O essa sarebbe nata in occasione del LS?

Comunque, che l’obiezione fosse valida o no, nel “Lodo Alfano” (LA), in obbedienza al rilievo scritto in sentenza, il Presidente della Corte Costituzionale è stato depennato. Ed ecco che, nell’ultima motivazione, non ci si occupa più dell’omogeneità ma si sostiene che non è ammissibile l’inclusione del Primo Ministro e l’esclusione degli altri ministri. Questo sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge. Uguaglianza che si ha quando i cittadini si trovino nelle stesse condizioni: e certamente dal punto di vista della Costituzione i ministri sono tutti uguali.

Se in una vicenda c’è costantemente uno che ha ragione e uno che ha torto, e si è costretti a dare costantemente ragione al primo e torto al secondo, alla lunga sorge il sospetto che si sia faziosi. Siamo sicuri che il primo abbia ragione? Non è che per caso abbiamo preso l’abitudine di parteggiare per lui? Ciò posto, se si ha l’occasione di dare in parte ragione a chi va contro gli interessi del Cavaliere, la notizia è benvenuta. Poco importa che di fatto il Primo Ministro sia molto più importante degli altri ministri; poco importa che, nel caso di Berlusconi, il potere dell’uomo travalichi, per carisma e seguito elettorale, quello che gli attribuisce la sua carica: di fatto egli è solo un ministro. La Corte su questo punto ha dunque ragione: se Berlusconi è un ministro fra gli altri, o l’eventuale immunità si estende anche agli altri o non può beneficiarne solo lui. Il torto dei giuristi che hanno elaborato il progetto del LA (e forse non hanno voluto irritare la Corte) è stato quello di limitare l’immunità al minimo. Avrebbero dovuto, ai sensi dell’art.3 della Costituzione, estenderla a tutti i ministri. Poi magari la Corte avrebbe trovato un altro motivo, per rigettare la legge, ma avrebbe dovuto arrampicarsi su specchi più lisci di questo.

Ancora una nota, però. Il Primo Ministro aveva l’immunità anche col LS: come mai la Corte Costituzionale, rigettandolo, non notò che era stato violato l’art.3 della Carta? Come detto, se si ha un doppio giudizio sull’identico problema, l’identico giudice non può decentemente decidere in due modi diversi. Perché squalifica se stesso. Se dal punto di vista soggettivo è in buona fede, è poco competente; se è in mala fede, è scorretto. Se il Primo Ministro non poteva essere incluso nell’immunità se non con gli altri ministri, la sentenza sul LS avrebbe dovuto dirlo. Se non l’ha detto allora, non avrebbe dovuto dirlo per il LA: pena una grave perdita di credibilità.

Questa parte della motivazione suggerisce tuttavia un’ulteriore notazione riguardante i Presidenti delle Camere. Come è ovvio, il LA non indicava queste due persone con nome e cognome – Schifani e Fini – ma sulla base della loro funzione: il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei Deputati. E questo andava bene alla Corte Costituzionale, non c’era violazione dell’art.3. Ma ci si può chiedere: se contava la funzione e non l’uomo, non sarebbe stato necessario includere anche i vicepresidenti, non diversamente da come, oltre al Presidente del Consiglio, sarebbe stato necessario includere gli altri ministri? I vice-presidenti infatti, in assenza del Presidente, dirigono il dibattito delle assemblee, esattamente come i Presidenti, con le stesse prerogative, le stesse funzioni e la stessa responsabilità. Ma forse questo motivo è stato messo da parte per rigettare una futura legge sulla stessa materia.

Gianni Pardo, giannipardo@libero.it

22 ottobre 2009


 

IL CANE APPESTATO DELLA CONSULTA – 2ultima modifica: 2009-10-23T10:25:00+02:00da gianni.pardo
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